LA SICILIA
 
6 NOVEMBRE 2007
 
Sentenza della Suprema Corte   
Niente multa se il can che abbaia disturba una persona soltanto
 
Roma. Niente condanna penale per «disturbo del riposo» e «omessa custodia di animale» ai proprietari dei cani che, pur abbaiando tanto, disturbano, però, una sola persona. La Cassazione ha annullato la multa di 200 euro a testa inflitta ai proprietari di «Flock», un cane che con il suo abbaiare aveva provocato la denuncia dei suoi padroni da parte della vicina di casa. La Suprema Corte – sentenza 40502 della Prima sezione penale – ha fatto carta straccia della decisione con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato i padroni del cane. Per gli «ermellini», «il fatto che il disturbo sia circoscritto ad una persona soltanto non integra la fattispecie della norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato, come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile».
 

 
LA ZAMPA.IT
6 NOVEMBRE 2007
 
Il cane abbaia e disturba un solo vicino? Non è reato
Annullata la condanna nei confronti dei padroni
 
ROMA - Il padrone del cane che abbaia senza sosta non risponde del reato di disturbo al riposo delle persone anche se il suo amico a quattro zampe, di fatto, rende impossibile la vita di un singolo vicino di casa.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 40502 di ieri, ha annullato la condanna emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nei confronti dei padroni di un cane accusati di non avere impedito all’animale di abbaiare in continuazione, e della violazione amministrativa per non averlo custodito con le dovute cautele.
Contro questa decisione, presa il 5 dicembre 2006, i due hanno fatto ricorso in Cassazione e lo hanno vinto: non dovranno pagare la multa di 200 euro a testa inflitta in primo grado. In particolare, i giudici della prima sezione penale hanno messo nero su bianco, in relazione alla contestazione del reato di disturbo al riposo delle persone, che «l’attività rumorosa deve essere potenzialmente idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone e non già di una soltanto, come risulta dal capo di imputazione».
Inoltre aggiungono: «il fatto che il disturbo, sia reale che potenziale, sia circoscritto ad una persona soltanto non integra la fattispecie della norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell’ambito dei rapporti di vicinato, come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile». Quanto all’accusa di «malgoverno di animale», la Suprema Corte ha del tutto scagionato la coppia - con la formula «i fatti non sussistono» - rilevando che «un cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato, che è solito abbaiare, non rientra in alcuna delle ipotesi indicate»
Insomma, i giudici del Palazzaccio, hanno annullato la sentenza impugnata perchè, hanno affermato, «i fatti non sussistono».
 

 
TUTTO CONSUMATORI
6 NOVEMBRE 2007
 
Cassazione: “Nessuna multa se il cane che abbaia disturba una sola persona”
 
Niente condanna penale, sotto forma di ammenda e risarcimento danni, per “disturbo del riposo” e “omessa custodia di animale” ai proprietari dei cani che pur abbaiando tanto disturbano, però, una sola persona. Lo sottolinea la Cassazione che ha annullato la multa di 200 euro a testa inflitta ai proprietari di un cane che con il suo abbaiare aveva provocato la denuncia della vicina di casa dei suoi padroni. La Suprema Corte, con la sentenza n.40502 della Prima sezione penale, ha riformato, infatti, la decisione del Tribunale sottolinenado che: “Il fatto che il disturbo, sia reale che potenziale, sia circoscritto ad una persona soltanto non integra la fattispecie della norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell’ambito dei rapporti di vicinato, come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile”.