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LA SICILIA
6 NOVEMBRE 2007
Sentenza della Suprema Corte
Niente multa se il can che abbaia disturba una persona soltanto
Roma. Niente condanna penale per «disturbo del riposo» e «omessa
custodia di animale» ai proprietari dei cani che, pur abbaiando tanto,
disturbano, però, una sola persona. La Cassazione ha annullato la multa
di 200 euro a testa inflitta ai proprietari di «Flock», un cane che con
il suo abbaiare aveva provocato la denuncia dei suoi padroni da parte
della vicina di casa. La Suprema Corte – sentenza 40502 della Prima
sezione penale – ha fatto carta straccia della decisione con la quale il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato i padroni del
cane. Per gli «ermellini», «il fatto che il disturbo sia circoscritto ad
una persona soltanto non integra la fattispecie della norma
incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito
civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato, come tale
fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione
penalmente sanzionabile».
LA ZAMPA.IT
6 NOVEMBRE 2007
Il cane abbaia e disturba un solo
vicino? Non è reato
Annullata la condanna nei confronti dei
padroni
ROMA - Il padrone del cane che abbaia senza sosta non risponde del
reato di disturbo al riposo delle persone anche se il suo amico a
quattro zampe, di fatto, rende impossibile la vita di un singolo
vicino di casa.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 40502 di ieri, ha annullato la condanna emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nei confronti dei padroni di un cane accusati di non avere impedito all’animale di abbaiare in continuazione, e della violazione amministrativa per non averlo custodito con le dovute cautele. Contro questa decisione, presa il 5 dicembre 2006, i due hanno fatto ricorso in Cassazione e lo hanno vinto: non dovranno pagare la multa di 200 euro a testa inflitta in primo grado. In particolare, i giudici della prima sezione penale hanno messo nero su bianco, in relazione alla contestazione del reato di disturbo al riposo delle persone, che «l’attività rumorosa deve essere potenzialmente idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone e non già di una soltanto, come risulta dal capo di imputazione». Inoltre aggiungono: «il fatto che il disturbo, sia reale che potenziale, sia circoscritto ad una persona soltanto non integra la fattispecie della norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell’ambito dei rapporti di vicinato, come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile». Quanto all’accusa di «malgoverno di animale», la Suprema Corte ha del tutto scagionato la coppia - con la formula «i fatti non sussistono» - rilevando che «un cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato, che è solito abbaiare, non rientra in alcuna delle ipotesi indicate» Insomma, i giudici del Palazzaccio, hanno annullato la sentenza impugnata perchè, hanno affermato, «i fatti non sussistono».
TUTTO CONSUMATORI
6 NOVEMBRE 2007
Cassazione: “Nessuna multa se il cane
che abbaia disturba una sola persona”
Niente condanna penale, sotto forma di ammenda e risarcimento danni,
per “disturbo del riposo” e “omessa custodia di animale” ai
proprietari dei cani che pur abbaiando tanto disturbano, però, una
sola persona. Lo sottolinea la Cassazione che ha annullato la multa
di 200 euro a testa inflitta ai proprietari di un cane che con il
suo abbaiare aveva provocato la denuncia della vicina di casa dei
suoi padroni. La Suprema Corte, con la sentenza n.40502 della Prima
sezione penale, ha riformato, infatti, la decisione del Tribunale
sottolinenado che: “Il fatto che il disturbo, sia reale che
potenziale, sia circoscritto ad una persona soltanto non integra la
fattispecie della norma incriminatrice, potendo il fatto costituire,
se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell’ambito dei
rapporti di vicinato, come tale fonte di risarcimento del danno, ma
giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile”.
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