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APRILE ONLINE
26 GIUGNO 2007
Cara Lav ecco perche
sbagli
Il 20 giugno abbiamo pubblicato un articolo di
Lara Secchiaroli nel quale si sosteneva la necessità di superare la
sperimentazione sugli animali e dove si affermava inoltre che, in
direzione di questo obiettivo, la proposta di legge 2157 di Dalla Vedova
appariva come un passo indietro. Un intervento che aveva provocato la
pronta risposta della LAV, che per voce del suo presidente Felicetti
aveva difeso la pdl e il sostegno verso di essa manifestato
dall'associazione. Lara Secchiaroli risponde nuovamente alle sue
obiezioni.
Purtroppo devo contravvenire alla regola di non
abusare della pazienza altrui e dello spazio che mi si concede, per
replicare alla risposta del Dott. Felicetti al mio intervento del 20
giugno.
A parte il sarcasmo e il livore del Presidente LAV, decisamente fuori luogo, vorrei precisare, come già scritto, che volevo una risposta pubblica, motivo per cui non ho contattato direttamente la LAV, né mi sono accontentata di girare nel sito (dove, tra l'altro, non ho trovato niente di specifico, forse non ho cercato bene). Ringrazio il Dott.Felicetti per aver rivendicato la piena indipendenza delle scelte della LAV, oltre le appartenenze o le simpatie, ma credo che anche le altre associazioni possano considerarsi altrettanto indipendenti, tanto che nella precedente legislatura parteciparono al "Comitato per la revisione del Dlgs 116/92", così come successivamente se ne allontanarono, criticando apertamente il frutto del lavoro del Comitato, ovvero la pdl 5442, attuale pdl 2157. E sono proprio queste associazioni che mi spingono a replicare, perché, dietro mia sollecitazione, mi hanno inviato numerosi argomenti che hanno rafforzata l'impressione che Lei non mi abbia risposto nel merito. Entrare in argomenti scientifici richiede una competenza che non ho, per cui quanto segue non è farina del mio sacco, ma spero che aiuti a superare il livello dello scontro personale, che non volevo e non voglio, e ad introdurre considerazioni utili. - Nel 1941 la vivisezione e gli altri esperimenti su mammiferi e uccelli (sugli altri animali non vi è limite!) erano permessi in Italia solo per il progresso della biologia e della medicina sperimentale; - dal 1977, in applicazione delle direttive CE del '65 e del '75, gli esperimenti su animali sono stati resi propedeutici per il test sull'uomo dei farmaci (sappiamo con quali risultati); - dal 1992, in base alla legge 116/92 che recepisce la direttiva 86/609 CE sulla "protezione" degli animali utilizzati per fini scientifici, sono stati permessi gli esperimenti su animali per i test di ogni sostanza o prodotto, chimico o farmaceutico, ad uso alimentare, bellico, agricolo, o industriale. - dal 1997, in base al recepimento della direttiva 92/32 CE, sono obbligatori i test (solo) su animali per valutare gli effetti dei nuovi composti chimici; Nel 2001, inoltre, il libro bianco della C.E. sulla strategia relativa alle sostanze chimiche ha denunciato l'aumento dei tumori connesso al loro utilizzo: ma si continua a testare su animali!
Oggi, la proposta di legge 2157 propone di estendere
la sperimentazione anche al campo delle tecnologie medico-chirurgiche,
alle tesi di laurea, ai dottorati di ricerca, ai saggi biologici per la
tutela dell'ecosistema, e alla "formazione" del personale addetto,
ignorando i metodi alternativi. La vivisezione continua!
La proposta di legge 2157 favorisce principalmente chi ha interesse a sperimentare su animali proponendo, oltre a quanto già possibile oggi, e senza limiti etici: 1) l'estensione della sperimentazione: a fini tecnologici (presidi medico- chirurgici, tecniche e metodologie medico-chirurgiche, dispositivi medici); alla la formazione del personale; alle tesi di laurea ed ai dottorati di ricerca, ai saggi biologici per la tutela dell'ecosistema (v. progetto REACH europeo: è previsto l'uso di oltre 90.000 animali per il test di 100.000 sostanze chimiche disperse nell'ambiente da anni; libertà di ricerca non significa barbarie!); 2) la classificazione come "metodo alternativo" di ogni test che impieghi lo stesso numero di animali (e più sofferenze?) per ottenere un numero maggiore di informazioni, senza garanzia di ridurre gli animali globalmente utilizzati (contrariamente a quanto previsto dalla dir. 86/609); 3) l'autorizzazione dei test su animali secondo i criteri delle attuali normative internazionali (UE, OCSE, EMEA), anche ove esistano metodi alternativi specifici convalidati da tali organismi; 4) di perpetuare la permissività della legge attuale autorizzando la sperimentazione senza anestesia se ciò è "incompatibile"(!) con le finalità del progetto; 5) il riutilizzo di un animale che abbia provato forti dolori o danni durevoli (vietato dalla dir. 86/609) purché esso venga ucciso al termine della procedura (!). 6) l'uccisione degli animali non riutilizzabili se le strutture di accoglienza (rifugi) non avessero temporaneamente la capacità di ospitarli. 7) la creazione di animali "geneticamente modificati" previa valutazione (?!) di quanti animali così generati saranno sofferenti, e di quanti "eccedentari" dovranno essere uccisi; 8) la valutazione dei "danni/benefici" per le richieste di autorizzazione alla sperimentazione, da parte del Ministero della salute, in assenza di parametri per la quantificazione dei benefici; 9) l'assenso tacito agli esperimenti (anche senza anestesia) su specie per le quali è prevista già oggi un' autorizzazione eccezionale (es.: cani, gatti, scimmie), se entro 60 giorni il Ministero non si sia pronunciato (verso l'assenza di scadenze della legge attuale!). 10) la garanzia dell'anonimato per il personale abilitato, inclusi i ricercatori.
In compenso, si propone di vietare:
1) l'uso di animali selvatici, tranne ove autorizzato
dai Comuni, e delle scimmie antropomorfe a fini umani: scimpanzé, bonobo,
gorilla, e orango (positivo, ma estremamente specista!);
2) l'arrecare sofferenze o danni agli animali per pure esigenze organizzative od economiche (non però a causa degli esperimenti, anche se a puro scopo di lucro); 3) l'uso degli animali nella didattica tranne per la "formazione" del personale da abilitare; 4) l'uso degli animali per il test dei componenti di prodotti cosmetici (ma non l'importazione e la vendita di tali componenti o dei prodotti finiti, come auspicato dalla relativa direttiva UE); 5) l'uso degli animali per il test della produzione e controllo di materiale bellico (ma non per lo sviluppo, e comunque non l'importazione e la vendita di tale materiale); 6) i test LD50 e LC50 (morte per tossicità acuta, senza anestesia, del 50% degli animali usati) tranne sia prescritto da norme internazionali (il che è la regola; ma l'OCSE ha già emesso altri protocolli in sostituzione di questi metodi, che non sono meno crudeli); 7) la produzione di anticorpi tramite l'induzione di dolorose infiammazioni, tranne sia prescritto da norme internazionali (il che è ancora la regola); 8) l'uso di animali per la produzione e il controllo di prodotti finiti per uso domestico (ma nessuna normativa richiede il test dei prodotti finiti!); 9) la non osservanza delle disposizioni per la tenuta degli animali negli stabulari ;(bene). Inoltre, non sono previsti reati punibili anche con la reclusione, come oggi (v. L. 189 del 20.7.04 per chi opera senza anestesia e senza la relativa autorizzazione). Solo sanzioni amministrative. Le vecchie battaglie non fanno fede circa la validità delle nuove e non garantiscono la bontà di quelle future.
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