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Quando
parliamo di convivenza nel condominio, uno dei temi più
“caldi” è quello della presenza di animali domestici di
proprietà di qualche condomino. Ho potuto constatare che molti
pensano di poter vivere con il proprio animale senza alcuna
limitazione, sbandierando che in casa propria ognuno è libero
di fare ciò che più gli piace. In realtà non è proprio così; è
bene chiarire che esistono dei limiti, e devono essere
rispettati. Il codice civile considera gli animali come res,
cioè beni mobili non registrati. In pratica, il cane in un
appartamento può essere paragonato ad un televisore: nessuno
può impedirmi di possedere un televisore, ma non posso
mettermi a guardare
la TV
in piena notte col volume al massimo; allo stesso modo devo
impedire che il mio cane si metta ad abbaiare in piena notte.
Di solito, la presenza di animali in condominio è disciplinata
dal regolamento condominiale, che spesso vieta la detenzione
di qualsiasi animale nello stabile. Non tutti i regolamenti,
però, hanno il potere di imporre tale divieto, pur se questo è
presente; bisogna, infatti, distinguere tra regolamenti
condominiali contrattuali, e quelli che non possiedono tale
qualifica. Sono contrattuali quei regolamenti approvati da
[u]tutti[/u] i condomini che, mediante detta [u]approvazione
esplicita[/u], possono anche contrattualmente autolimitare il
proprio diritto di proprietà (quindi anche nelle parti di
proprietà esclusiva). Di solito questo tipo di regolamento
viene allegato all'atto di acquisto dell'immobile dove viene
fatto riferimento al regolamento, mediante l'introduzione di
una clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver preso
visione del regolamento stesso e di accettarlo in ogni sua
parte. Una volta accettata tale limitazione il proprietario
che avesse cambiato idea, non potrebbe derogare a tale limite
invocando la pienezza del diritto di proprietà. Se nel
regolamento è invece sancito il divieto di detenzione solo di
animali che “arrechino disturbo”, in caso di contestazione,
spetta a chi invoca la clausola dimostrare il disturbo creato
dagli animali. Consiglio pertanto a chiunque si appresti ad
acquistare un immobile e che intenda vivere con degli animali
nel proprio appartamento, di controllare minuziosamente,
all'atto dell'acquisto, il contenuto del regolamento
condominiale, non sottoscrivendo quindi l'atto qualora sia
inserita una clausola che vieta o limita la detenzione di
animali.Assai diverso è invece il caso in cui il divieto sia
contenuto in un regolamento non avente natura contrattuale. A
tal proposito molto significativa è la sentenza n. 12028/93
della Cassazione Civile, Sezione II, che stabilisce che [i]"in
tema di condominio di edifici, il divieto di tenere negli
appartamenti animali domestici non può essere contenuto negli
ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza
dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare
limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà
dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad
essi individualmente in esclusiva, sicché, in difetto di
un'approvazione unanime, le disposizioni anzidette sono
inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano
concorso, con il loro voto favorevole, alla relativa
approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non
essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace,
costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai
sensi dell'art. 1987 c.c., a vincolare i loro autori, nella
mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne
preveda l'obbligatorietà"[/i]. In poche parole, sarà invalido
il divieto di detenere animali derivato da una delibera
assembleare che non abbia raggiunto l'unanimità. La delibera
assembleare di approvazione del regolamento di condominio
presa a maggioranza è invalidata, perché è limitativa delle
proprietà individuali.Un altro problema che può sorgere,
indipendentemente da divieti contenuti in regolamenti,
contrattuali o non, è quello determinato dal disturbo,
effettivo, che gli animali detenuti nel proprio appartamento
possono arrecare ai condomini. In tali casi è applicabile
l'art. 844 del codice civile, che disciplina le "immissioni"
(di rumori e di odori) stabilendo che sono [u]in ogni caso[/u]
vietate le immissioni che superano la[i] normale
tollerabilità[/i]. Il giudice può, con provvedimento d'urgenza
ex art. 700 cpc, ordinare l'allontanamento di animali molesti
dal condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con
divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale. In
questo caso, la possibile controversia verte sul concetto di
normale tollerabilità: è' chiaro che per una buona convivenza
in condominio è necessario prendere ogni precauzione per non
causare disturbo agli altri, proprio come norma di convivenza
civile. Se però il cane abbaia in maniera sporadica, il vicino
non può pretendere che lo stesso stia sempre in silenzio. Come
tutti quanti passano aspirapolveri, lucidatrici, piantano
chiodi o ascoltano l’ultimo cd di Gigi d’Alessio a tutto
volume (magari la domenica mattina), anche gli abbai sporadici
dei cani, di giorno, dovrebbero essere tollerati quali rumori
che rientrano nella normalità della vita di un condominio.
Attenzione però: non è sufficiente che il disturbo venga
arrecato ad una persona, ma è necessario che esso riguardi una
pluralità di persone. Infatti l'interesse specifico tutelato è
quello della pubblica tranquillità. È dunque necessario che i
rumori derivanti dagli animali, siano obiettivamente idonei
"ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero
indeterminato di persone".Se mi è concessa una considerazione
finale, ritengo che molte delle controversie che sorgono tra
condomini, non nascerebbero neppure, o sarebbero facilmente
superabili se tra le persone esistesse una forma di reciproco
rispetto e di dialogo. Ma il più delle volte, è insito in noi
l’egoismo e la prepotenza che ci porta a litigare anche in
casi in cui tutto potrebbe chiarirsi davanti ad un bel piatto
di pasta e un bicchiere di vino.
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