Animali in condominio: le regole per la loro detenzione - di Avv. Girolamo Aliberti


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Quando parliamo di convivenza nel condominio, uno dei temi più “caldi” è quello della presenza di animali domestici di proprietà di qualche condomino. Ho potuto constatare che molti pensano di poter vivere con il proprio animale senza alcuna limitazione, sbandierando che in casa propria ognuno è libero di fare ciò che più gli piace. In realtà non è proprio così; è bene chiarire che esistono dei limiti, e devono essere rispettati. Il codice civile considera gli animali come res, cioè beni mobili non registrati. In pratica, il cane in un appartamento può essere paragonato ad un televisore: nessuno può impedirmi di possedere un televisore, ma non posso mettermi a guardare la TV in piena notte col volume al massimo; allo stesso modo devo impedire che il mio cane si metta ad abbaiare in piena notte. Di solito, la presenza di animali in condominio è disciplinata dal regolamento condominiale, che spesso vieta la detenzione di qualsiasi animale nello stabile. Non tutti i regolamenti, però, hanno il potere di imporre tale divieto, pur se questo è presente; bisogna, infatti, distinguere tra regolamenti condominiali contrattuali, e quelli che non possiedono tale qualifica. Sono contrattuali quei regolamenti approvati da [u]tutti[/u] i condomini che, mediante detta [u]approvazione esplicita[/u], possono anche contrattualmente autolimitare il proprio diritto di proprietà (quindi anche nelle parti di proprietà esclusiva). Di solito questo tipo di regolamento viene allegato all'atto di acquisto dell'immobile dove viene fatto riferimento al regolamento, mediante l'introduzione di una clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver preso visione del regolamento stesso e di accettarlo in ogni sua parte. Una volta accettata tale limitazione il proprietario che avesse cambiato idea, non potrebbe derogare a tale limite invocando la pienezza del diritto di proprietà. Se nel regolamento è invece sancito il divieto di detenzione solo di animali che “arrechino disturbo”, in caso di contestazione, spetta a chi invoca la clausola dimostrare il disturbo creato dagli animali. Consiglio pertanto a chiunque si appresti ad acquistare un immobile e che intenda vivere con degli animali nel proprio appartamento, di controllare minuziosamente, all'atto dell'acquisto, il contenuto del regolamento condominiale, non sottoscrivendo quindi l'atto qualora sia inserita una clausola che vieta o limita la detenzione di animali.Assai diverso è invece il caso in cui il divieto sia contenuto in un regolamento non avente natura contrattuale. A tal proposito molto significativa è la sentenza n. 12028/93 della Cassazione Civile, Sezione II, che stabilisce che [i]"in tema di condominio di edifici, il divieto di tenere negli appartamenti animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché, in difetto di un'approvazione unanime, le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso, con il loro voto favorevole, alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c., a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà"[/i]. In poche parole, sarà invalido il divieto di detenere animali derivato da una delibera assembleare che non abbia raggiunto l'unanimità. La delibera assembleare di approvazione del regolamento di condominio presa a maggioranza è invalidata, perché è limitativa delle proprietà individuali.Un altro problema che può sorgere, indipendentemente da divieti contenuti in regolamenti, contrattuali o non, è quello determinato dal disturbo, effettivo, che gli animali detenuti nel proprio appartamento possono arrecare ai condomini. In tali casi è applicabile l'art. 844 del codice civile, che disciplina le "immissioni" (di rumori e di odori) stabilendo che sono [u]in ogni caso[/u] vietate le immissioni che superano la[i] normale tollerabilità[/i]. Il giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, ordinare l'allontanamento di animali molesti dal condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale. In questo caso, la possibile controversia verte sul concetto di normale tollerabilità: è' chiaro che per una buona convivenza in condominio è necessario prendere ogni precauzione per non causare disturbo agli altri, proprio come norma di convivenza civile. Se però il cane abbaia in maniera sporadica, il vicino non può pretendere che lo stesso stia sempre in silenzio. Come tutti quanti passano aspirapolveri, lucidatrici, piantano chiodi o ascoltano l’ultimo cd di Gigi d’Alessio a tutto volume (magari la domenica mattina), anche gli abbai sporadici dei cani, di giorno, dovrebbero essere tollerati quali rumori che rientrano nella normalità della vita di un condominio. Attenzione però: non è sufficiente che il disturbo venga arrecato ad una persona, ma è necessario che esso riguardi una pluralità di persone. Infatti l'interesse specifico tutelato è quello della pubblica tranquillità. È dunque necessario che i rumori derivanti dagli animali, siano obiettivamente idonei "ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".Se mi è concessa una considerazione finale, ritengo che molte delle controversie che sorgono tra condomini, non nascerebbero neppure, o sarebbero facilmente superabili se tra le persone esistesse una forma di reciproco rispetto e di dialogo. Ma il più delle volte, è insito in noi l’egoismo e la prepotenza che ci porta a litigare anche in casi in cui tutto potrebbe chiarirsi davanti ad un bel piatto di pasta e un bicchiere di vino.

 

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