Comunicato stampa
 
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto Legislativo 121 del 7-7-11 che aggiunge due articoli al c.p.: art. 727 bis e 733 bis che dovrebbero punire coloro che uccidono-catturano-detengono-distruggono animali selvatici appartenenti a specie protette SALVO in cui l'azione riguardi una quantitą trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie e coloro che distruggono un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriorano compromettendone la conservazione.
 
Viene in questo modo instaurato  il concetto di non punibilitą se si uccide-detiene-cattura una quantitą di animali definita "TRASCURABILE" e se tale uccisione non mette a rischio la sopravvivenza della specie.
 
Per la distruzione o il deterioramento di un habitat sono previste sanzioni inferiori a quelle a carico di coloro che danneggiano un edificio pubblico (v. art. 635 c.p.).
 
Probabilmente i bracconieri e gli speculatori ringrazieranno. 


Allegato: D.L.vo n.121 del 7-7-11