Egr. Presidente Enrico Rossi                                                

Regione Toscana

 

oggetto: commercio ambulante di animali d'affezione - richiesta chiarimenti e conformità di norme di legge.

 

Sappiamo che a Livorno viene autorizzata la vendita di animali in feste e mercatini periodici con esposizione di animali durante tutta la durata della giornata, ed anche per diverse giornate consecutivamente, senza avere a disposizione adeguati spazi per il riposo.

 

La Legge Regionale n. 59 del 20-10-2099 - tutela animali - all'art. 12 specifica che l'esposizione degli animali in sede fissa non deve superare le 5 ore giornaliere e che vi debbano essere adeguati spazi per il riposo (comma 3) e stranamente ammette l'  esposizione ambulante "occasionale" per 12 ore (comma 4).

 

Ci risulta difficile comprendere questa discrepanza posto che per gli animali è sicuramente più faticoso, stressante e fonte di disturbo e paura essere esposti su fiere e mercati nel traffico e nel rumore di tali manifestazioni frequentate da moltissime persone vocianti. 

 

I Comuni non tendono neppure ad adeguarsi a quanto prevede la Legge Regionale 10 del 4-2-2003 - commercio su aree pubbliche - che all'art. 12 prevede come i Comuni abbiano la facoltà di armonizzare gli orari delle attività commerciali su aree pubbliche con gli orari delle attività commerciali in sede fissa, limitando quindi  a 5 ore giornaliere le esposizioni sulla pubblica via e sostengono anche che danno permessi stabili decennali a questi ambulanti di animali che, quindi, non  sono "occasionali".

 

I commercianti in sede fissa si sentono penalizzati rispetto a quelli in forma ambulante e non se ne comprende la ragione ed è altrettanto ovvio che gli animali costretti ai viaggi ed alle esposizioni ambulanti in fiere e mercati siano trattati in modo peggiore rispetto a quelli venduti in luogo stabile: chiediamo pertanto  il divieto di vendita animali in forma ambulante come avviene in altre Regioni italiane.

 

Distinti saluti

 

Ebe Dalle Fabbriche

Presidente del Movimento Ecologico Nazionale UNA uomo natura animali

via Provinciale 1/A

50037 San Piero a Sieve - FI -

 

 

          

Gentile Presidente Dalle Fabbriche,

 

i problemi che lei solleva sono indubbiamente concreti e dopo aver letto la sua mail ho fatto svolgere una verifica dagli uffici regionali. Mi è stata inviata una dettagliata relazione di cui le propongo solo una sintesi. La legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59  all'art. 12 detta disposizioni per l’”esposizione e la vendita degli animali” che avvengono in maniera diversa a seconda che si tratti di “esercizi commerciali in sede fissa” o “attività commerciali in forma ambulante ed occasionale”.

Nel primo caso difatti sussiste l’obbligo di esporre gli animali “per non più di cinque ore giornaliere “ e quello di “disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali “ (art. 12, comma 3). Nella seconda ipotesi l’art.12, comma 4 si limita a prevedere che l’obbligo di esposizione degli animali non può superare le 12 ore.

La legge regionale rinvia inoltre al regolamento di attuazione la determinazione delle ulteriori modalità per l’effettuazione del commercio degli animali, regolamento che ad oggi non è stato ancoraapprovato. La l.r. 28/2005 (Codice regionale del commercio) disciplina in particolare l’attività di commercio su aree pubbliche al Capo V e alle altre disposizioni ad esso collegate. Relativamente all’esercizio di tale attività sono previste varie tipologie di svolgimento: su posteggi dati in concessione decennale,  vale a dire nei mercati e nelle fiere, in forma itinerante o nell’ambito di manifestazioni commerciali di carattere straordinario.

Infine dobbiamo tener presente che la l.r. 28/2005 ha abrogato la l.r. 10/2003 continuando comunque a prevedere, all’art. 83, che il Comune, nell’ambito della concertazione con le parti sociali, definisce gli orari per l’attività di commercio su aree pubbliche coordinandoli con quelli per l’attività di commercio in sede fissa.

Per quel che riguarda la sua richiesta di divieto di vendita di animali in forma ambulante ho inoltrato la sua mail all'Assessore Scaletti, che ha la delega al commercio, perchè possa approfondire.

La ringrazio per avermi scritto  e con l’occasione le invio i miei distinti saluti

 

Enrico Rossi

 

--------------------------------------------

 

Presidente Giunta Reg.le Toscana

Enrico Rossi

Piazza del Duomo, 10 - 50122 Firenze

Tel: 055-4384820

Fax: 055-4384880

 

 

Sig. Presidente

 

 

Ci pare corretto farLe sapere come il medesimo ambulante - tale Vincenzo Santini di Montespertoli - che al venerdì vende animali a Livorno, del quale abbiamo già inviato foto del cane acquistato da un amico e trovato affetto da rogna-congiuntivite-traumi, al martedì è presente alle Cascine a Firenze.

 

Martedì scorso, alla presenza anche di politici provenienti da Roma, abbiamo potuto fare foto racappriccianti di animali morti chiusi nelle gabbie (ne alleghiamo una)  e ci pare assai strano che nessuno se ne sia accorto fino ad ora, neppure la Asl che dovrebbe vigilare su queste attività.

 

E' intervenuta la Forestale che ha accertato come il mezzo utilizzato per il trasporto non fosse idoneo e gli ha imposto di lasciare gli animali alle Cascine e di andare a recuperare un altro mezzo adatto al trasporto di animali.

 

Crediamo sia veramente giunta l'ora di cambiare la legge regionale vietando la vendita ambulante di animali vivi, sia essa effettuata in forma itinerante che con posto fisso.

 

Grazie e, in attesa di cortese sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti

 

Ebe Dalle Fabbriche

presidente del Movimento Ecologico Nazionale UNA uomo natura animali

via Provinciale 1/A

50037 San Piero a Sieve - FI

 

tel. segreteria 0372-436375