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Nessuna norma può vietare il possesso di un animale
cosiddetto di affezione (cane o gatto), pur in presenza di
regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione
ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30.10.1979
- n. 5769 del 6.12.1978 - n. 832 del 5.2.1980, ecc.), che
tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà
personale dell'individuo, cioè anticostituzionali.
IN PRATICA se intendete tenere animali nel vostro appartamento,
fatevi mostrare una copia del regolamento condominiale prima
della locazione o dell'atto d'acquisto, se il regolamento
non esiste ancora o, se esistente, non pone alcun divieto,
nessuno potrà privarvi della compagnia di animali;
se nel regolamento è invece posto il divieto in questione,
questo sarà vincolante per voi solo se all'atto dell'acquisto
o della locazione sarà da voi menzionata l'esistenza
del regolamento stesso e se esso sarà da voi accettato
e firmato.
Solo in quest'ultimo caso i vicini potranno agire contro
di voi e comunque dopo aver dimostrato che l'animale ha arrecato
gravi disturbi al vicinato; ma ricordiamo che il normale comportamento
degli animali, anche se rumoroso, non è perseguibile
penalmente (art. 844 del Codice Civile).
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