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Riportiamo qui il testo completo della legge 281 del 14
agosto 1991.
Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30
agosto 1991.
LEGGE 14 agosto 1991, n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali
di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro
di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di
favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare
la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante
la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto
del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle
unità sanitarie locali. I proprietari o detentori possono
ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati
delle società cinofile, delle societa' protettrici
degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati
presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non
possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati
alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti
al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso
le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere
tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni
possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon
trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento
profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie
trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91
del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e
successive modificazioni, possono essere soppressi in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto
se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in
libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati
dall'autorità sanitaria competente per territorio e
riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto
se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa
con le unità sanitarie locali, avere in gestione le
colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone
la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire
le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo
sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono
tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e
garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione
dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie
locali nonche' le modalità per l'iscrizione a tale
anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore
della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante
tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e
la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono
garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto
delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo
sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali.
La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalità
per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione
degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste,
protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale,
un programma di prevenzione al randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito
scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto
della vita animale e la difesa del suo habitat;
b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle
regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie
locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche'
per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità
sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni
indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi
di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate
dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale,
le regioni possono destinare una somma non superiore al 25
per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per
la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi
contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale
per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri
di cui al presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane
provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e
costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti
con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati
a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità
sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali,
alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale
custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila
a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe
di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al
comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione,
in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni
a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo
comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo
a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione
della presente legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di
un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non
da' luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla
custodia degli edifici rurali e del gregge;
b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune,
la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che
paghino già l'imposta in altri comuni;
c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di
pubblica sicurezza;
e. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni
protezioniste senza fini di lucro;
f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate
dai comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135
del testo unico per la finanza locale approvato con regio
decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni,
e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente
legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito
presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione
della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire
1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal
1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce
annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma
1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto
del Ministro della sanità adottato di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1
miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2
miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Prevenzione del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
NOTE
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art.2:
- Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria,
approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono cosi' formulati:
"Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone
o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono
essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei
canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere
autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano
circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato
deve dichiarare di assumersi la responsabilità della
custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte
del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere
sottoposti i cani e i gatti che, pure non avendo morsicato,
presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabbica,
nonche' in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano
analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi
animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in
vita può essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non
devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato
abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia
o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare
la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia,
i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera
e), del presente regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale
riconosciuto rabbico o fuggito o rimasto ignoto devono, di
regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco
sempreche' non debbano prima sottostare al periodo di osservazione
di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone
o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché
essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro,
a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in
altro locale stabilito dall'autorità comunale dove
non possa nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza
sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani
e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati
da altro animale riconosciuto rabbico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia
sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante
questo periodo l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica
post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite
alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto
contagio, il predetto periodo di osservazione può essere
ridotto a mesi tre o anche mesi due se l'animale si trova
nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio
l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso
istituti universitari o zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le
norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante
il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla
sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto
morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità
di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente
articolo."
"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabbica assuma
preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli
agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della
forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura,
all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque
altro provvedimento eccezionale atto ad estinguere l'infezione".
N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione
dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:
"Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli
istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche
dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori
di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti
diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie
infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo
informare il veterinario provinciale e il veterinario del
comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo
loro copia del reperto".
Nota all'art.5:
- Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale,
come modificato dal presente articolo:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce
verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive
fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non
siano adatti per malattia o per età, e' punito con
l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico
o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi
o spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se
il colpevole e' un conducente di animali la condanna importa
la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta
di un contravventore abituale o professionale".
Nota all'art.8:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome) -
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti
di informazione, consultazione e raccordo, in relazione degli
indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle
materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali
relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza
nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza
in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche
delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province
autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede
la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali,
o se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La
Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto
speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni
della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti
all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni
dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione
nel contingente della segreteria di personale delle regioni
o delle province autonome, il cui trattamento economico resta
a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La conferenza viene consultata:
a. sulle linee generali dell'attività normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli
obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica
finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni
previste in base al comma 7 del presente articolo;
b. sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni
statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti
tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti
infraregionali, nonche' sugli indirizzi regionali relativi
alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che
riguardano le competenze regionali;
c. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio
dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione
parlamentare per le questioni regionali sulle attività
della conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
della commissione parlamentare per le questioni regionali
che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta,
norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere
il riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi
a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che
da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla
Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione
di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere
generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le
regioni e province autonome, determinando le modalità
per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono
votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.60):
Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura); in sede referente,
il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI
e XII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali),
in sede referente, il 13 dicembre 1988, con pareri delle commissioni
I,V, VI e XIII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa,
il 9 luglio 1991.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato
il 16 luglio 1991, in un testo unificato con numeri 784 (Tagliabue
ed altri) e 2796 (Procacci ed altri).
Senato della Repubblica (atto n.2928):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante,
il 24 luglio 1991, con pareri delle commissioni, 1a, 2a, 5a,
6a, 12a e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione e approvato il 1' agosto
1991.
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