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Art. 1
Diritto di obiezione di coscienza
I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio
del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza
su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione
animale.
Art. 2
Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
I medici, i ricercatori ed il personale sanitario dei ruoli
dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, che
abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non
sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività
e agli interventi specificamente e necessariamente diretti
alla sperimentazione animale.
Art. 3
Modalità per l'esercizio del diritto
L'obiezione di coscienza e' dichiarata all'atto della presentazione
della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione
di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono
svolgere attivati o interventi di sperimentazione animale,
al momento dell'inizio dello stesso. La dichiarazione di obiezione
di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.
In sede di prima applicazione, l'obiezione di coscienza e'
dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura
presso la quale si svolgono attivati o interventi di sperimentazione
animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate
a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere
noto a tutti i lavoratori e agli studenti il loro diritto
ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre
un modulo per la dichiarazione di coscienza sperimentazione
animale a norma della presente legge.
Art. 4
Divieto di discriminazione
Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi
rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della
sperimentazione animale. I soggetti che ai sensi dell'articolo
1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse
da quelle che prevedono la sperimentazione animale conservando
medesima qualifica e medesimo trattamento economico. Nelle
università gli organi competenti devono rendere facoltativa
la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è
prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi
sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità
di insegnamento che non prevedano attività o interventi
di sperimentazione animale per il superamento dell'esame.Le
segretarie di facoltà assicurano la massima pubblicità
del diritto all'obbiezione di coscienza alla sperimentazione
animale. Legge sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale.
Legge 413/93: Obiettare alla vivisezione è un atto
di legittima difesa
Un individuo con coscienza, ha il diritto di chiedersi perché
si pratica la vivisezione, quando nessun animale ha 46 cromosomi
come l'uomo, 100.000 geni come l'uomo, 3 miliardi di nucleotidi
come l'uomo, 100 milioni di coppie basi azotate per cromosoma
come l'uomo, ne possiede la pressoché infinita serie
di combinazioni, triplette e interazioni delle sequenze genetiche
dell'uomo. Ne consegue che reattività, metabolismo,
enzimi e forma sono così diversi nell'animale che nessun
esperimento può fornire dati utili all'uomo. Si scoprirà
così che un numero infinito tra medici, ricercatori,
biologi, chimici, storici della medicina hanno già
fornito prove (mai smentite) che denunciano la vivisezione
come metodo antiscientifico, fuorviante, pericoloso per la
salute umana, ma redditizio per le case farmaceutiche e a
tutto il sistema.
SE VI TROVATE, PER STUDIO, O PER LAVORO NELLA CONDIZIONE
DI ESSERE COSTRETTO DA ALTRI AD USARE ANIMALI DA ESPERIMENTO,
SAPPIATE, CHE OBIETTARE SI PUO', MA SOPRATTUTTO SI DEVE! LA
LEGGE 413/93 TUTELA LA RICERCA SCIENTIFICA E IL VOSTRO DIRITTO
DI DIRE NO ALLA VIVISEZIONE.
La legge prevede il diritto all'esenzione della sperimentazione
animale per medici, tecnici e studenti universitari.Le strutture
interessate (luoghi di lavoro e università) hanno l'obbligo
di approvare un apposito modulo e di rendere pubblica la possibilità
di obiettare, nonché di attivare "modalità
di insegnamento che non prevedono interventi di sperimentazione".
E' vietata qualsiasi forma di discriminazione.
Questa legge è veramente importante. Con la vostra
dichiarazione potrete infatti:
- contribuire allo sviluppo di una ricerca veramente scientifica
che non causi sofferenza agli animali;
- imparare ad utilizzare i metodi alternativi che, in linea
con i moderni sviluppi della ricerca, sono sempre più
spesso utilizzati.
FAC-SIMILE della dichiarazione
DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE
ANIMALE PER STUDENTI UNIVERSITARI
Al/Alla..................................
La/Il sottoscritta/o..................................(nome
e cognome)
nata/o a .......................................... il ...................................
iscritta/o al ............................ anno del Corso
di Laurea in .................................................
numero di matricola ..........................................
presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413 "Norme
sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale"
(G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993)
DICHIARA
la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con
la sperimentazione animale ai sensi della stessa Legge n.
413, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero,
coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e
dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
per l'Anno Accademico.............................................
nelle esercitazioni ......................................
negli insegnamenti ........................................
nelle tesi di laurea .....................................
In fede ..................................
data .............................
Compilare in duplice copia e, all'atto della presentazione
al docente del Corso e alla Segreteria di Facoltà,
far timbrare e firmare per avvenuta consegna: una rimane alla
Segreteria, una all'obiettore.
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