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Riportiamo qui il testo completo della legge
473 del 22 novembre 1993, che modifica
l'articolo 727 del codice penale in materia di maltrattamento
di animali.
Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
26 novembre 1993.
Con la legge 473 del 22 novembre 1993, l'articolo 727 è sostituito
dal seguente:
Art. 727 (Maltrattamento di animali)
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o
li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche
insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche,o
li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con l'ammenda da lire
due milioni a lire dieci milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio,
del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo
di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi
la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca
degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano
a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio
dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento,
di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni
che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con
l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna
comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente
l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte
degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività'
svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata
della metà e la condanna comporta la sospensione della
licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento
per almeno dodici mesi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1993
Scalfaro
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri |