| Questa sentenza del massimo organo della giustizia amministrativa,
per l'importanza che riveste nella microconflittualità
con gli enti locali, deve essere collocata in una pagina permanente
[...] Invito, quindi, chi ha formalmente contestato al sindaco
l'ordinanza, a ripresentare opposizione riportando i passaggi
evidenziati, dopodiché, qualora i sindaco omettesse di
ritirare l'ordinanza, di chiedere in ragione di tale sentenza,
l'intervento gerarchico al Prefetto.Occorre tener conto che
il sindaco, in materia sanitaria, è Ufficiale del Governo,
(quindi non sindaco), pertanto risponde direttamente al Prefetto,
il quale, a sua volta, rappresenta il Governo in ambito provinciale
ed è tenuto a provvedervi in via sostitutiva.
Mauro Bottigelli
Sentenza: Annullamento ordinanza sindaco di Galliate "divieto
alimentazione animali randagi".
(Consiglio di Stato - Sez. III - Adunanza del 16.9.1997 -
Sentenza 883)
Oggetto:
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto
dalla Sig.ra Roberta Corradi per l'annullamento dell'ordinanza
del Sindaco del comune di Galliate del 29.8.95, n. 87 e la
dichiarazione di inefficacia della sanzione amministrativa
comminatale.
Visto:
- la relazione trasmessa con nota del 14.5.97 e pervenuta
il 2.6.97, con la quale il Ministero della Sanità,
Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica
veterinaria, ha richiesto il parere del Consiglio di Stato
sul ricorso straordinario in oggetto;
- esaminati gli atti ed udito il relatore;
Considerato:
- che l'articolo 12, comma 2, della legge della regione Piemonte
26 aprile 1993, n. 34, dispone che "qualora si renda
necessario, il comune, con il servizio veterinario della ASL,
organizza interventi di controllo della popolazione felina
che possono comprendere, secondo la natura e la gravità
dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel
regolamento d'attuazione: a) l'affidamento della colonia ad
una associazione per la protezione degli animali; b) il controllo
delle nascite; c) la cattura e la collocazíone degli
animali in affidamento od altra sede più idonea";
- che il sindaco di Galliate, con l'ordinanza qui impugnata,
non ha disposto alcuno degli interventi sopra menzionati (nonostante
che l'associazione protezione animali - Amici dei Gatti gli
avesse, formalmente proposto la costruzione di un gattile),
ma ha vietato di deporre alimenti di qualunque genere per
la nutrizione dei gatti randagi o che, comunque, vivano in
libertà in determinate zone del territorio comunale,
disponendo sanzioni amministrative per i contravventori;
- che nessuna norma di legge, né statale né
regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro
"habitat", cioè nei luoghi pubblici o privati
in cui trovano rifugio;
- che l'ordinanza impugnata viola anche l'art. 2 della
legge 14.8.1991, n. 281 (legge-quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione dei randagismo), secondo cui "i
gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo...
Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa
con le UU.SS.LL., avere in gestione le colonie di gatti che
vivono in libertà, assicurandone la cura e la salute
e le condizioni di sopravvivenza";
- che l'affermazione contenuta nella motivazione dell'ordinanza
impugnata, relativa ai "possibili rischi per la salute
umana a causa di malattie zootecniche", determinati dalla
presenza delle colonie feline, è smentita dalla relazione
allegata in atti, redatta dal responsabile del servizio veterinario
della U.S.S.L. competente, a seguito di sopralluoghi effettuati
su richiesta dei sindaco stesso, da cui risulta che i sopralluoghi,
finalizzati ad evidenziare, attraverso l'osservazione macroscopica
degli animati, sintomatologie evidenti riferite a malattie
contagiose in atto, hanno avuto esito negativo; - che l'ordinanza
impugnata, per i motivi sopra esposti, deve ritenersi illegittima;
- che altrettanto va detto - conseguentemente - per la sanzione
amministrativa inflitta al ricorrente con verbale n. 463 -
del 7 giugno 1996, per violazione della medesima ordinanza;
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto
debba essere accolto.
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