ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 1215 GIUR CASS
- Maltrattamento animale
- Cane tenuto con catena corta
In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento
va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze,
anche per insensibilità dell'agente. Comportamento, questo,
che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire
sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente
che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo
la sofferenza consistere in soli patimenti.La Corte ha ritenuto
integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane ad una catena
corta e senza riparo.
(Cass. Pen. Sez. III - 29 gennaio 1999 n. 1215 - Rivista
Penale n. 9/99 - 783 M).
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 8473 GIUR CASS
- Detenzione di uccelli ai fini di richiamo
- Gabbie anguste
La detenzione in gabbia di uccelli da usare come richiami
per la caccia, pur se lecita in sé, in quanto espressamente
consentita dall'art. 4 della legge sulla caccia 11 febbraio
1992 n. 157, può dar luogo tuttavia, alla configurabilità
del reato di maltrattamenti di animali, ove le gabbie siano
di dimensioni così anguste da non consentire neppure
movimenti fisiologici essenziali come l'apertura delle ali.
(Cass.pen. sez. III I° luglio 1999 n. 8473 - Riv.Pen. n.
10/99 - 877 - S)
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 9905 GIUR CASS
- Maltrattamenti di animali
- Detenzione di animali in condizioni incompatibili con
la loro natura
In tema di maltrattamento di animali, mentre l'ipotesi dell'"incrudelimento"
può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo
in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste
in un comportamento umano cosciente e volontario), quella
della detenzione di animali "in condizioni incompatibili
con la loro natura" pure prevista dall'art. 727 c.p.
può essere configurataanche a titolo di colpa, conformemente
al principio generale vigente in materia di contravvenzioni,
secondo per cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente,
per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata
affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di
un soggetto, il quale, in giornata estiva, aveva lasciato
il proprio cane, per circa mezz'ora, chiuso a bordo di un'autovettura,
sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini
non completamente chiusi, precauzioni, queste, le quali non
avevano però impedito che l'animale morisse per insufficienza
cardiorespiratoria determinata dall'eccessivo calore).
(Cass.pen. sez. III, 4 agosto 1999 -n. 9905 - Riv.Pen. n.
10/99 - 852.S)
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 16 GIUR CASS
I limiti posti alla causa di giustificazione dell'esercizio
di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà,
ed all'utilizzazione degli offendicula concernono anche gli
animali.L'esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva
dall'esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla
compresenza di altri, aventi eguale o differente forza, comporta
di ritenere lecito l'uso degli offendicula nei limiti in cui
i medesimi appaiano necessari per la difesa di quel diritto
e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare
altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosita'
di questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare
gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente
grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace
di produrre un danno minore. (Nella specie, relativa ad annullamento
con rinvio di sentenza che aveva dichiarato l'imputata non
punibile, ex art. 51 c.p., dal reato di maltrattamento di
animali, la suprema Corte ha osservato che vi erano altre
azioni (uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti)
alternative, non crudeli ed addirittura, piu' adatte allo
scopo (rete metallica, uso di sostanze, come la candeggina,
atte ad allontanare i gatti ) e che la proporzione tra bene
difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con riferimento
agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosita' nonche'
agli interessi protetti, sicche' anche sotto questo profilo
sussiteva la violazione dell'art. 51 c.p. tanto piu' che la
stessa predisposizione delle cordicelle, con le quali era
stato soffocato il gatto della parte offesa, poteva essere,
in astratto, pericolosa per i bambini e, quindi, per gli esseri
umani).
Ente giudicante
Cass.pen., sez.III, 1 dicembre 1994
Parti in causa
Tomasoni
Riviste
Cass.Pen., 1996, 809 n. Pomanti
Riv. Pen. 1996, 69
Giust.Pen. 1995, II, 677
Rif. ai codici
CP art. 51
CP art. 727
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 7 GIUR CASS
Integra il reato di maltrattamento di animali il comportamento
di chi li detiene in condizioni incompatibili con la loro
natura (Nella fattispecie, la detenzione di 130 uccelli in
gabbie troppo piccole per le loro dimensioni, colme di sterco
in putrefazione, e situate in una stanza buia, umida, non
ventilata e maleodorante, è stata qualificata come
trattamento incompatibile con la loro natura, è quindi
un maltrattamento, con evidente effetto di sofferenza fisica
per i volatili.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III - 10 aprile 1996
Parti in causa
Giusti
RivisteRiv.Pen. 1996 - 974
Rif. ai codici
CP art. 727
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1997 11 GIUR CASS
Sussistono gli estremi della contravvenzione di cui all'art.
727 c.p. (maltrattamenti di animali) nel caso di uccelli vivi
usati come richiami, legati per la coda mediante fili, strattonati
per farli levare in volo breve con ricaduta; infatti, si infliggono
a tali esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica
e capaci di sentire il dolore, ingiustificate gravi sofferenze,
con offesa al sentimento comune di pietà verso gli
animali.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III - 11 gennaio 1995
Parti in causa
Cattelan
Riviste
Cass. Pen. 1997 - 69
Rif. ai codici
CP art. 727
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1997 601 GIUR CASS
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la
loro natura.Uso di uccelli in funzione di richiami
- Maltrattamento di animali
- Detenzioni di animali in condizioni incompatibili con
la loro natura
- Uso di uccelli in funzione di richiami
La norma ricavabile dal nuovo testo dell'art. 727 c.p. e
relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili
con la loro natura non si trova in alcun modo in una situazione
di puntuale ed inevitabile contraddizione con la norma della
legge 11 febbraio 1992 n. 157 relativa all'uso degli uccelli
in funzione di richiami e la sua applicazione non comporta
necessariamente ed in ogni caso la disapplicazione della seconda,
dal momento che è possibile una interpretazione delle
sue disposizioni che consenta una coerente ed armonica applicazione
di entrambe. E' infatti nozione elementare di teoria generale
del diritto che l'abrogazione per incompatibilità (a
differenza di quella espressa) intercorrere tra le norme e
non tra le disposizioni e che essa si verifica non già
quando vi sia una generica non conformità fra nuova
e vecchia disciplina, bensì soltanto quando fra le
due norme vi siano una contraddizione ed un contrasto puntuali
ed irresolubili, tale che l'applicazione di una norma implichi
necessariamente ed indefettibilmente la disposizione dell'altra,
il che sta a significare che è canone fondamentale
di interpretazione quello secondo cui l'interprete è
obbligato a compiere tutti gli sforzi ermeneutici al fine
di salvare la vigenza della norma precedente, ossia è
obbligato ad interpretare, fin dove è possibile, nuova
e vecchia disposizione in modo tale da ricavarne norme non
incompatibili e che solo quando ciò non sia possibile,
ossia solo quando in nessun modo l'applicazione della nuova
norma consenta anche l'applicazione della precedente, l'interprete
stesso possa dichiarare l'avvenuta abrogazione della vecchia
norma.In tema di maltrattamenti di animali, nel caso in cui
la detenzione degli uccelli in gabbia, a fini di richiamo
per uso dell'esercizio della caccia, sia lecita e le gabbie,
quanto alla loro misura, siano regolari, occorre dimostrare,
per affermare la penale responsabilità, che la consumazione
delle penne e della coda e lo stress psichico che gli uccelli
abbiano subito siano derivati da altri e diversi fattori che
non fossero la sola detenzione in gabbie di quella misura.Le
diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell'art.
727 c.p. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte
ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi
e che vanno quindi specificamente contestate all'imputato.
In particolare, l'ipotesi dell'incrudelimento verso animali
è ben distinta, sia per l'elemento oggettivo che per
quello soggettivo, dall'ipotesi della sottoposizione degli
animali a strazi o sevizie incompatibili con la loro natura.
Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime due
ipotesi e poi l'imputato venga condannato per quella di incrudelimento
verso animali, si tratta non già di una semplice diversa
qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna
per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto
di difesa dell'imputato, e che deve considerarsi illegittima,
ai sensi dell'art. 521 e 522 c.p., per violazione del principio
di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione.
(Cass.pen.Sez.III 29/1/1997 n. 601 Riv.pen. n.6/97 - 651
. M).
ANIMALI (UCCISIONE ECC. - 1997 604 GIUR CASS
Atti concreti di crudelta', senza giustificato motivo.
- Maltrattamento di animali
- Atti concreti di crudeltà
- Senza giustificato motivo
Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente
testo dell'art.727 c.p., anche secondo la nuova formulazione
dell'articolo, ai fini della sussistenza dell'elemento materiale
dell'ipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari
atti concreti di crudeltà, ossia l'inflizione di gravi
sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti
è appunto la mancanza di motivi che distingue l'incrudelimento
della sottoposizione a strazio o sevizie, le crudeltà,
inoltre, non possono che essere che fisiche.Del resto, proprio
per questa ragione, il precedente testo dell'art. 727 c.p.,
nell'ipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza
della loro sottoposizione ad eccessive fatiche e torture,
non poneva la riserva della necessità, perché
l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di qualsiasi
giustificabile motivo da parte dell'agente; la crudeltà
è di per sé caratterizzata dall'assenza di un
motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto e futile;
inoltre è pacifico che nell'ipotesi dell'incrudelimento
l'elemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella
libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire
verso animali.
(Cass.pen.Sez.III - 29/1/1997 n. 601- Riv. Pen. N. 6/97 -
650 - M.)
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 4 GIUR CASS
Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente
testo dell'art. 727 c.p. anche secondo la nuova formulazione
dell'art. ai fini della sussistenza dell'elemento materiale
dell'ipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari
atti concreti di crudeltà, ossia l'inflizione di gravi
sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti,
è appunto la mancanza di motivi che distingue l'incrudelimento
dalla sottoposizione a strazio o sevizie; le crudeltà,
inoltre, non possono essere che fisiche. Del resto, proprio
per questa ragione, il precedente testo dell'art. 727 C.P.
nell'ipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza
della loro sottoposizione ad eccessive fatiche o torture,
non poneva la riserva della necessità, perché
l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di qualsiasi
giustificato motivo da parte dell'agente; la crudeltà
è di per sé caratterizzata dall'assenza di un
motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile;
inoltre è pacifico che nell'ipotesi dell'incrudelimento
l'elemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella
libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire
verso gli animali.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III - 1 ottobre 1996 - n. 601
Parti in causa
Dal Prà e altro
RivisteCass. Pen. 1998 - IIII
Rif. ai codici
CP art. 727
Rif. Legislativi
L. 22 novembre 1993 n. 473.
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 9556 GIUR CASS
Il reato di cui all'art.727 c.p. è configurabile quando,
accolto un animale presso di se', il soggetto non si curi
piu' del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente
incompatibili con la sua natura - nella specie consentendo
che zecche e pulci infestassero il corpo del cane - ovvero
in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.
(Cass. pen., sez. V, 28 agosto 1998, n.9556 - Rivista Penale,
n.5/1999, 501, M.)
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 12910 GIUR CASS
- Maltrattamenti animale
- Uccisione con lacci e tagliole
Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. nella nuova formulazione
introdotta con la legge 22 novembre 1993 - n. 473, che tutela
l'animale inteso come essere vivente. La uccisione degli animale
le tagliole o i lacci; infatti i lacci uccidono l'animale
per soffocamento e rendono estremamente difficile la liberazione,
mentre le tagliole portano ad una morte per dissanguamento,
sicchè vengo inflitte ingiustificatamente sofferenze
che integrano il reato in questione.
(Cass.pen. sez. III 11 dicembre 1998 n. 12910 - Rivista Penale
n. 5/99 - 501 M).

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 3 GIUR CASS
Le diverse ipotesi previste dal comma 1 del nuovo testo dell'art.
727 C.P. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte
ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi
e che vanno quindi specificatamente contestate all'imputato.
In particolare, l'ipotesi dell'incrudelimento verso animali
è ben distinta, sia per l'elemento oggettivo che per
quello soggettivo, dall'ipotesi della sottoposizione degli
animali a strazi e sevizie incompatibili con la loro natura.
Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime due
ipotesi e poi l'imputato venga condannato per quella di incrudelimento
verso animali, si tratta di una non già semplice diversa
qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna
per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto
di difesa dell'imputato, e che deve considerarsi illegittima,
ai sensi degli art. 521 e 522 c.p. per violazione del principio
di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione.
Ente giudicante
Cass.Pen. sez III - 1 ottobre 1996 - n. 601
Parti in causa
Dal Prà e altro
Riviste Cass. Pen. 1998 - 1111
Rif. ai codici
CP. Art. 727
CPP. Art. 521
CPP. Art. 522
Rif. legislativi
L. 22 Novembre 1993 - n. 473
RESPONSABILITA' CIVILE - 1996 143 GIUR CASS
Animali (danni cagionati da)
Il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo,
o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto
di usare gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta
a carico di terzi la responsabilita' per i danni cagionati
dagli animali stessi.
Ente giudicante
Cass. Civ. sez. un, 27 ottobre 1995. N. 11173
Parti in causa
Da Lisca c. Prov. Verona -1-
Riviste
Giur. It. 1996 , 1.1. 570
Dir. E Giur. Agr. 1996 - 615
Rif. ai codici
CC art. 2052
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