Lombardia e Toscana erano fuori legge, ma la corte
Costituzionale ha ripristinato la legalità. Ancora una volta le
Regioni avevano osato derogare le leggi nazionali per favorire
le clientele più becere.Duro colpo agli uccellatori e ai
cacciatori capannisti. Giustizia è fatta!
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SENTENZA N. 190
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA;
Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della
legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante
«Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione
venatoria 2010/2011 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3
(Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)», e dell’art. 2 e allegato
A della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante
«Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti
alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34
della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11
febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”)», promossi dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 22-25 novembre 2010 ed
il 26 novembre-1° dicembre 2010, depositati in cancelleria il 30
novembre 2010 ed iscritti ai nn. 116 e 117 del registro ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione delle Regioni
Lombardia e Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 il
Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il
Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Marcello Cardi per
la Regione Lombardia e Lucia Bora per la Regione Toscana.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 22 novembre 2010, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della
Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del
piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011
ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla
cattura di richiami vivi)», per contrasto con l’art. 117, primo e
secondo comma, lettera s), della Costituzione.
1.1. – Col primo motivo di ricorso, la legge
regionale n. 16 del 2010 è censurata per aver autorizzato la gestione
degli impianti per la cattura delle specie indicate nell’Allegato A
della legge medesima «in assenza dei presupposti e delle condizioni
poste» dall’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE
(Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli
selvatici), riprodotta, senza alcuna modificazione sostanziale,
nell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli
selvatici), ponendosi così in contrasto con l’art. 117, primo comma,
Cost.
In particolare il ricorrente, dopo aver ricordato
che la direttiva citata subordina la «possibilità di autorizzare in
deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantità
alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di
condizioni rigidamente controllate e all’impiego di modalità selettive
in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano
strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo venatorio»,
lamenta il mancato rispetto di tali condizioni da parte della legge
regionale impugnata; cosa che, sempre ad avviso del ricorrente,
risulterebbe confermata «dal parere negativo dell’ISPRA formulato con
note del 20/7/2010 e del 20/8/2010».
Nel ricorso si osserva, inoltre, che la norma
impugnata costituisce l’esatta riproduzione della legge della Regione
Lombardia 6 agosto 2009, n. 19, recante «Approvazione del piano di
cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi
della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura
dei richiami vivi)», dichiarata incostituzionale con sentenza n. 266 del
2010 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
2. – In secondo luogo, sempre ad avviso del
ricorrente, la legge regionale violerebbe il principio stabilito
dall’art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
in base al quale la potestà legislativa regionale in ordine alla
autorizzazione del piano di cattura dei richiami vivi dovrebbe essere
esercitata in presenza di un parere favorevole dell’ISPRA, nonché la
legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di
richiami vivi), della quale la legge impugnata costituirebbe
«attuazione».
Pertanto, posto che la citata disposizione statale
integrerebbe una «misura minima di tutela e quindi inderogabile per il
legislatore regionale», il mancato rispetto di essa determinerebbe,
sempre secondo il ricorrente, la violazione dell’«esigenza di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema» di competenza legislativa esclusiva
dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
3. – Il ricorrente formula, altresì, istanza di
sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ritenendo sussistenti i
presupposti per accordare la tutela in via d’urgenza ai sensi degli
artt. 35 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione
e sul funzionamento della Corte costituzionale).
4. – Si è costituita in giudizio la Regione
Lombardia chiedendo che il ricorso sia dichiarato manifestamente
inammissibile o, comunque, infondato.
4.1. – Dopo aver ricostruito il quadro normativo
comunitario e statale di riferimento, la resistente premette che la
legge impugnata ha approvato il piano di cattura dei richiami vivi per
la stagione venatoria 2010/2011 in base all’art. 1 della legge regionale
5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi), che
stabilisce che «la Regione, sentito l’Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS) […], disciplina con la presente legge […] la cattura di
uccelli da richiamo prevista dall’articolo 4 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio)» (art.1). La finalità della disciplina
censurata, precisa ancora la difesa regionale, è «quella di assicurare
il rifornimento dei richiami vivi ai cacciatori che esercitano
l’attività venatoria nella forma da appostamento fisso e temporaneo».
4.2. – Ciò premesso, in ordine al primo motivo del
ricorso, la difesa regionale deduce che l’art. 9 della direttiva
2009/147/CE ammette la possibilità di derogare al divieto di cattura dei
richiami vivi, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti»,
al fine di consentire «in condizioni rigidamente controllate e in modo
selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di
determinati uccelli in piccole quantità» (art. 9, paragrafo 1, lettera
c).
Il secondo comma dello stesso art. 9 della
direttiva, prosegue la Regione, dispone che le predette deroghe dovranno
menzionare: le specie coinvolte, i mezzi, gli impianti e i metodi di
cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio e le
circostanze di tempo e di luogo in cui dette deroghe possono essere
applicate, l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite
sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano
essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, nonché,
infine, i controlli che saranno effettuati.
Orbene, la difesa regionale evidenzia che «l’ultima
normativa che si è occupata della cattura dei richiami vivi è la legge
regionale n. 3/2007 […] che all’art. 1, comma 2, prevede che il
Consiglio regionale approvi con legge, “sentito l’Istituto nazionale per
la fauna selvatica (INFS)” (ora ISPRA), entro il mese di giugno di ogni
anno, il piano con cui è individuato il numero massimo di impianti da
abilitare per provincia e il numero massimo dei richiami vivi da
catturare per singola specie consentita e complessivamente per ogni
provincia».
La Regione Lombardia osserva, inoltre, che detto
piano è stato adottato – per l’anno 2010/2011 – con la legge impugnata,
in considerazione della comprovata insufficienza (desunta dai dati
forniti dalle singole province) del patrimonio di richiami vivi
appartenenti alle specie in essa individuate in possesso dei cacciatori
lombardi rispetto all’ammontare potenzialmente consentito in base alle
previsioni della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio
ambientale e disciplina dell’attività venatoria). Cosicché, proprio per
colmare tale divario, le singole province hanno richiesto l’attivazione
di 66 impianti di cattura.
La Regione Lombardia deduce, infatti, di non
disporre allo stato di un sistema alternativo alla cattura, nonostante
l’amministrazione regionale, in ottemperanza a quanto previsto dal comma
6 dell’art. 1 della citata legge n. 3 del 2007, abbia da tempo attivato
e finanziato un programma finalizzato all’incremento dell’allevamento
delle specie di uccelli utilizzabili come richiami vivi (così come
sarebbe stato riconosciuto anche dall’ISPRA nel parere reso in data 20
luglio 2010).
Inoltre, per quanto attiene ai controlli, si
osserva che essi vengono posti in essere da operatori esperti e in
possesso dell’apposito attestato di idoneità, nel rispetto di un
protocollo intercorrente tra impianto di cattura, Provincia e ISPRA.
Quanto poi all’individuazione delle specie
utilizzate quali richiami vivi, la difesa regionale sottolinea che, in
quanto appartenenti a specie cacciabili, esse sarebbero soggette ad un
prelievo ben più consistente attraverso l’esercizio venatorio, sicché,
anche sotto tale profilo, non vi sarebbe alcun contrasto della
disciplina impugnata con le esigenze di conservazione delle diverse
specie coinvolte dettate dalla direttiva 2009/147/CE.
4.3. – In riferimento al secondo motivo di ricorso,
la resistente osserva che l’art. 4 della legge n. 157 del 1992
prevedrebbe, in relazione all’attività di cattura, la necessità di
acquisire il parere dal competente Istituto (ISPRA), ma non anche che la
potestà legislativa regionale risulti vincolata da esso. Ne deriverebbe,
pertanto, secondo la difesa regionale, che, «applicando i principi
generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività
consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività», il
parere reso da tale organo sull’approvazione del numero dei richiami
vivi possa essere disatteso dall’Amministrazione regionale.
Pertanto, risulterebbe evidente la «non
vincolatività del parere reso dall’ISPRA in data 20 luglio - 20 agosto
2010», con la conseguenza che non potrebbe rilevarsi alcuna violazione
né dell’art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, né dell’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost.
4.4. – Con riguardo alla richiesta di sospensiva,
la difesa regionale eccepisce l’assenza di entrambi i presupposti per
l’applicabilità del disposto di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87
del 1953.
5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha,
altresì, impugnato, in riferimento ai medesimi parametri dianzi
indicati, l’art. 2 e l’allegato A da esso richiamato della legge della
Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività
di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili
per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”)».
6. – Il ricorrente premette che la legge regionale
n. 50 del 2010 ha la finalità di disciplinare la cattura di uccelli
selvatici da richiamo per l’anno 2010, e che tale potestà deve essere
esercitata nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto disposto
dall’art. 117, primo comma, Cost., nonché dai principi generali previsti
dalla legge n. 157 del 1992, quale disciplina «contenente gli standard
minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di
competenza esclusiva statale», ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost.
6.1. – Secondo il ricorrente, l’autorizzazione alla
cattura delle specie indicate nell’Allegato A dell’art. 2 della legge
regionale in epigrafe non rispetterebbe i presupposti e le condizioni
poste dall’art. 9 della direttiva 2009/147/CE, in violazione del vincolo
comunitario, di cui all’art. 117, primo comma, Cost.
Avendo al riguardo il rimettente ribadito le
medesime argomentazioni contenute nel ricorso avverso la legge regionale
della Lombardia n. 16 del 2010, rileva che, anche in questo caso, la
norma impugnata costituirebbe «l’esatta riproposizione della legge
regionale Toscana n. 53 del 2009», già dichiarata costituzionalmente
illegittima con sentenza n. 266 del 2010, per violazione dell’articolo
117, primo comma, Cost.
7. – In secondo luogo, ad avviso del ricorrente, la
normativa regionale impugnata, «disponendo l’autorizzazione del piano di
cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria in corso in
contrasto con il parere sfavorevole reso dall’ISPRA», violerebbe l’art.
4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che richiederebbe
«espressamente l’acquisizione del parere favorevole dell’ISPRA».
Conseguentemente, considerato che il citato art. 4
rappresenterebbe «una misura minima di tutela», in quanto tale
«inderogabile per il legislatore regionale», il suo mancato rispetto
farebbe «venir meno quegli standard minimi e uniformi di tutela della
fauna» rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai
sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Infatti, secondo il ricorrente, la legge regionale
censurata avrebbe disatteso il parere sfavorevole dell’ISPRA (espresso
con la citata nota n. 28164 del 2010) senza fornire alcuna spiegazione
delle ragioni per cui la soluzione alternativa della riproduzione in
cattività prospettata dal suddetto Istituto non potesse essere
soddisfacente.
8. – Il ricorrente formula altresì istanza di
sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ritenendo sussistenti i
presupposti per accordare la tutela in via d’urgenza ai sensi degli
artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953.
9. – Si è costituita in giudizio la Regione
Toscana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
9.1. – In primo luogo, la resistente osserva che,
secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità
europee, la possibilità di derogare al regime limitativo della caccia
prevista dall’art. 9 della direttiva n. 147/2009/CE risulterebbe
ammissibile al ricorrere di tre condizioni: innanzitutto, che non
risulti percorribile un’altra soluzione soddisfacente; in secondo luogo,
che sussista uno dei motivi tassativamente elencati dal citato art. 9,
paragrafo 1, lettere a), b) e c); in terzo luogo, che la deroga sia
adottata con le prescritte formalità indicate al paragrafo 2 del
medesimo articolo.
Quanto al primo requisito, prosegue la Regione
Toscana, il preambolo della legge regionale n. 50 del 2010 – a
differenza di quanto effettuato con la legge regionale 17 settembre
2009, n. 53, recante «Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli
selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 4 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34
della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11
febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”)» – espliciterebbe
dettagliatamente le ragioni della insussistenza di «altre soluzioni
soddisfacenti», fra cui quella indicata dall’ISPRA concernente
l’allevamento delle specie da richiamo in cattività, fornendo elementi
«oggettivamente verificabili» che giustificherebbero il ricorso alla
deroga.
In particolare la difesa regionale osserva che la
legge regionale impugnata prevede che «la disponibilità degli uccelli da
utilizzare come richiami vivi, risulta essere ancora insufficiente
rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e
al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi», e che –
nonostante (dal 1998 ad oggi) il numero degli impianti di cattura sia in
continua diminuzione così come «il numero degli uccelli catturabili»
–non «esiste al momento altra condizione soddisfacente a fronte delle
richieste pervenute, se non quella del metodo delle catture» regolate
dalla nota dell’ISPRA del 15 aprile 1998 n. 2539/T-A62, «mediante la
quale vengono dettate fra l’altro le norme generali per l’attivazione e
la gestione degli impianti di cattura di uccelli a fini di richiamo».
Alla luce di tali specificazioni, ad avviso della
resistente, la Regione avrebbe evidenziato gli «elementi oggettivamente»
verificabili che giustificherebbero il ricorso alla deroga.
9.2. – Quanto alla seconda condizione dettata dalla
normativa comunitaria, la Regione sottolinea che l’attività di cattura
dei richiami vivi è stata qualificata, in sede di accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome, quale specifica fattispecie di deroga
riconducibile alla lettera c) dell’art. 9 della citata direttiva e ciò
in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione
europea.
Alla luce di tale considerazione, dunque,
risulterebbe integrata anche la seconda condizione prevista dall’art. 9
della direttiva 147/2009/CE.
9.3. – Quanto al terzo requisito, concernente il
rispetto delle prescrizioni formali previste dal paragrafo 2 dell’art. 9
delle ricordata direttiva 147/2009/CE, la Regione evidenzia che l’art. 2
della legge regionale n. 50 del 2010 conterrebbe tutti gli elementi ivi
prescritti, posto che esso menzionerebbe sia le specie che formano
oggetto della deroga sia le autorità abilitate alla gestione degli
impianti di cattura, mentre i controlli e la vigilanza sulle attività di
cattura risulterebbero disciplinati dal successivo art. 3 della medesima
legge regionale n. 50 del 2010.
Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo
di ricorso dovrebbe essere respinto.
9.4. – Con riferimento al secondo motivo di
ricorso, la resistente osserva che, a seguito della riforma del Titolo V
della Parte II della Costituzione, la materia della caccia rientra tra
le competenze rimesse alla potestà legislativa residuale delle Regioni
ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., pur riconoscendo che essa
incontra i limiti derivanti, oltre che dall’ordinamento comunitario,
anche dai principi stabiliti dalla normativa statale in base
all’art.117, secondo comma, lettera s), Cost.
Ciò premesso, secondo la Regione, l’art. 4 della
legge n. 157 del 1992 prevedrebbe, in relazione all’attività di cattura,
la necessità di acquisire il parere dal competente Istituto (ISPRA), ma
non anche che la potestà legislativa regionale risulti vincolata da
esso.
Conseguentemente, la disposizione impugnata
risulterebbe pienamente legittima, posto che il parere dell’ISPRA
sarebbe stato richiesto, così come prescritto, e motivatamente disatteso
«ritenendo del tutto insufficiente il ricorso agli allevamenti, così
come illustrato al punto 1, e comunque ritenendo soddisfatti tutti i
requisiti prescritti dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE».
9.5. – Con riferimento, infine, all’istanza di
sospensiva formulata dal ricorrente, la Regione Toscana contesta che ne
ricorrano i presupposti.
10. – In prossimità della udienza pubblica la sola
difesa della Regione Lombardia ha depositato una breve memoria
illustrativa in cui, insistendo sulle conclusioni già rassegnate,
segnala, quanto alla pretesa violazione dell’art. 117, primo comma,
Cost., che, discutendosi della violazione di un parametro interposto
costituito da una disposizione comunitaria, sarebbe necessario sollevare
la pregiudiziale interpretativa di questa di fronte ai competenti organi
di giustizia dell’Unione europea.
Considerato in diritto
1. – Con distinti ricorsi il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all’art. 117, commi
primo e secondo, lettera s), della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’intera legge (peraltro consistente in
due soli articoli ed un allegato) della Regione Lombardia 21 settembre
2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami
vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale
5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)», e
dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50,
recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo
appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi
dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”)».
1.1. – Il ricorrente dubita sotto due profili della
legittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate. In
particolare, quanto al primo profilo, poiché esse sarebbero state
adottate in assenza dei presupposti e delle condizioni poste dall’art. 9
della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio
concernente la conservazione degli uccelli selvatici), riprodotta senza
alcuna modificazione sostanziale nell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
conservazione degli uccelli selvatici). Quanto al secondo, poiché le
disposizioni censurate, le quali disciplinano entrambe la cattura di
uccelli da utilizzare quali richiami vivi nell’esercizio della attività
venatoria, sarebbero state adottate in mancanza del parere favorevole
reso dal competente Istituto superiore per la fauna selvatica (ISPRA),
come, invece, prescriverebbe l’art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio).
2. – Preliminarmente, tenuto conto delle evidenti
ragioni di connessione fra i ricorsi, i due giudizi debbono essere
riuniti, così da essere definiti con un’unica decisione.
3. – Con riguardo alla violazione dell’art. 117,
primo comma, Cost., la questione è fondata.
3.1. – Questa Corte, infatti, già con la recente
sentenza n. 266 del 2010, è stata chiamata a scrutinare delle
disposizioni normative adottate dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Toscana aventi ad oggetto la disciplina della cattura dei richiami vivi.
In quella occasione è stato precisato che l’art. 9 della direttiva
2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la conservazione degli uccelli selvatici) prevede che gli
Stati membri, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti»,
possano derogare alle misure di protezione poste dalla medesima
direttiva per il conseguimento di una serie di interessi generali
tassativamente indicati fra i quali, per quanto riguarda il presente
giudizio, quello di «consentire in condizioni rigidamente controllate e
in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di
uccelli in piccole quantità».
Il carattere eccezionale del potere in questione è
stato peraltro ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria (in
particolare, con riferimento alla previsione, peraltro avente lo stesso
tenore di quella ora richiamata, contenuta nell’art. 9 della direttiva
79/409/CEE: Corte di giustizia CE, 8 giugno 2006, causa C-118/94),
secondo la quale l’autorizzazione degli Stati membri a derogare al
divieto generale di cacciare le specie protette è subordinata alla
adozione di misure di deroga dotate di una motivazione che faccia
riferimento esplicito e adeguatamente circostanziato alla sussistenza di
tutte le condizioni prescritte dall’art. 9, paragrafi 1 e 2.
Detti requisiti, infatti, perseguono il duplice
scopo di limitare le deroghe allo stretto necessario e di permettere la
vigilanza degli organi comunitari a ciò preposti.
In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 9 della
citata direttiva prevede che le deroghe debbano menzionare: a) le specie
che formano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi
di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le
circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; d)
l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono
soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere
utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che
saranno effettuati.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il
rispetto del vincolo comunitario derivante dall’art. 9 della direttiva
79/409/CEE (oggi art. 9 della direttiva 2009/147/CE) impone l’osservanza
dell’obbligo della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di
tutte le condizioni in esso specificamente indicate, e ciò a prescindere
dalla natura (amministrativa ovvero legislativa) del tipo di atto in
concreto utilizzato per l’introduzione della deroga al divieto di caccia
e di cattura degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica stabilito
agli articoli da 5 a 8 della medesima direttiva.
Chiarito quanto sopra, rileva questa Corte che, per
ciò che concerne la legge regionale della Lombardia n. 16 del 2010, la
quale riproduce in termini sostanzialmente testuali il contenuto della
legge regionale n. 19 del 2009, valgono le medesime considerazioni già
svolte riguardo a quest’ultima nella citata sentenza n. 266 del 2010;
cioè che in essa vi è la completa omissione di qualsiasi cenno in ordine
alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla
direttiva.
Quanto all’art. 2 della legge regionale della
Toscana n. 50 del 2010, anche se è dato riscontrare nel suo preambolo,
rispetto a quanto contenuto in quello della legge regionale n. 53 del
2009, lo sviluppo di qualche ulteriore linea argomentativa, va tuttavia
evidenziato che, non diversamente che per il passato, è fondata su di
una mera petizione di principio la affermazione secondo la quale «Non
esiste al momento altra condizione soddisfacente a fronte delle
richieste pervenute se non quella del metodo delle catture» (punto 11
del preambolo della legge regionale n. 50 del 2010), non essendo affatto
chiarito perché una campagna di allevamento in cattività,
tempestivamente promossa e realizzata, non sia idonea a fornire il
fabbisogno necessario di richiami vivi, in tal modo costituendo, secondo
le prescrizioni rese in sede consultiva dall’ISPRA, «una valida
alternativa alla cattura» dei medesimi.
L’affermazione della illegittimità costituzionale
delle norme censurate per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
assorbe l’ulteriore profilo di censura sollevato dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
Parimenti assorbita viene ad essere la questione
della sospensione dell’efficacia delle disposizioni legislative
impugnate posta nei ricorsi (sentenze n. 326 e n. 10 del 2010).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge
della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione
del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria
2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge
quadro sulla cattura dei richiami vivi)»;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2
della legge regionale della Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante
«Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti
alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34
della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11
febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
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