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CITTADINO LEX
11 MAGGIO 2007
Tali comportamenti sono punibili come illeciti penali
Come prevenire le violenze agli animali
(Dm Interno 23.3.2007 Gu 7.5.2007)
L’incarico di prevenire e impedire gli
illeciti penali commessi nei confronti degli animali spetta al Corpo
forestale della Stato e ai Corpi di polizia municipale e provinciale.
Questi dovranno monitorare e impedire che nel proprio territorio di
appartenenza avvengano comportamenti che possano causare la morte di
animali, ma anche impedire che si infliggano lesioni e che vengano
maltrattati. Ovviamente particolare attenzione è rivolta a chiunque
tenti di promuovere spettacoli che comportino sevizie o strazio per
gli animali, oppure organizzare combattimenti clandestini, o ancora
utilizzare cani e gatti per il confezionamento di pellicce e capi di
abbigliamento. Dunque tutte quelle attività che a seguito della legge
n. 189 del 20 luglio 2004 sono perseguibili penalmente. Queste norme
preventive, per le quali i prefetti devono promuovere le necessarie
intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati,
sono contenute nel decreto del ministero dell’interno del 23 marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 104 del 7 maggio 2007.
(11 maggio 2007)
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 23 marzo
2007 Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività
delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e
provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali
commessi nei confronti di animali.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la
legge 20 luglio 2004, n. 189[1],
recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate", ed, in particolare, l'articolo 6, che
demanda al Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche
agricole e forestali ed il Ministro della salute, l'individuazione
delle modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del
Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e
provinciale;
Visto l'articolo
2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36[2],
e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo
forestale dello Stato specifici compiti in materia di vigilanza,
prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno
dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio
faunistico (lettera b) e specifici compiti in materia di controllo e
certificazione del commercio internazionale e della detenzione di
esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della
Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali in
via di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e
della relativa normativa comunitaria (lettera c);
Visto l'articolo
70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[3],
recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" che, in applicazione del principio di
sussidiarietà sancito dalla citata legge n. 59 del 1997, ha disposto,
in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di protezione
della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed agli enti
locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i compiti di
rilievo nazionale di cui all'articolo 69 del medesimo decreto
legislativo;
Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7
marzo 1986, n. 65 e l'articolo 57 del codice di procedura penale, che
attribuiscono al personale dei Corpi di polizia municipale e
provinciale funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di
pubblica sicurezza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza
e nei limiti delle proprie attribuzioni, con dipendenza funzionale ed
operativa dalla competente autorità giudiziaria o dalla competente
autorità di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le
dette autorità ed il sindaco;
Visto l'articolo
17 della legge 26 marzo 2001, n. 128[4],
recante "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza
dei cittadini", che ha previsto la partecipazione, ai fini
dell'attuazione di piani coordinati di controllo del territorio, di
contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale;
Visto l'articolo 20, comma 2, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", in virtù del quale
alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, presieduto dal prefetto, intervengono di diritto, tra gli
altri, il sindaco del comune capoluogo, il presidente della provincia
ed il comandante provinciale dei Corpo forestale dello Stato;
Ravvisata l'opportunità che venga
valorizzato, ai fini dell'attuazione della citata legge n. 189 del
2004, lo specifico patrimonio di professionalità e di esperienza
acquisito dal Corpo forestale dello Stato nel settore della
prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, con
particolare riguardo alla tutela del mondo animale;
Ritenuto, altresì, di dover privilegiare
ai fini del coordinamento ottimale delle attività di prevenzione dei
reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi
di polizia municipale e provinciale, per la capillarità della presenza
sul territorio e per la professionalità posseduta dai medesimi nelle
materie ambientali in sede locale;
Ritenuto, infine, di dover affidare ai
prefetti, previa consultazione dei comitati provinciali per l'ordine e
la sicurezza pubblica, le funzioni di indirizzo e coordinamento, in
ambito provinciale, delle attività svolte dalle Forze di polizia dello
Stato e dai Corpi di polizia municipale e provinciale, al fine di
evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi;
Visti i pareri rispettivamente del
Ministro delle politiche agricole e forestali in data 21 dicembre 2006
e del Ministro della salute in data 3 gennaio 2007;
Decreta:
Articolo 1.
1. Le attività di prevenzione dei reati
di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via
prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi
ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e
provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia
giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.
2. I prefetti, nell'ambito delle
funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo
del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle
province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il
coordinato sviluppo delle attività degli organi di cui al comma 1.
3. Essi, inoltre, anche previa
consultazione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza
pubblica, individuano le modalità del concorso dell'Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di
prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed
al patrimonio di professionalità presente nelle due Forze di polizia,
nonché le modalità del concorso del Corpo della Guardia di finanza con
riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.
4. Dall'attuazione del presente decreto
non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e
degli enti locali.
Le autorità e gli organi citati nel
presente decreto sono incaricati dell'osservanza di quanto in esso
previsto.
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