MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 12 dicembre 2006
Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.
(Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13-1-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di
animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare
l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela
degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di
essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio
2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a
determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e
sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli
animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come
maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della
legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa
dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore
aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco
allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani
con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1,
commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; e) gli interventi
chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati
ad altri scopi non curativi, in particolare:
i) il taglio della coda;
ii) il taglio delle orecchie;
iii) la recisione delle corde vocali;
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli
interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto
dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia
veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano
nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; b) applicare la
museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui
pubblici mezzi di trasporto. 2. I proprietari e i detentori di cani di
razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio
sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro
luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o
sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani
guida.
Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera
b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla
detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione
a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
Art. 4.
1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare
scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può
provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi.
Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento
e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio
2004, n. 189.
Art. 5.
1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto
che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di
una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo
non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani
morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati,
nonché dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i
necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità
pubblica.
3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda
sanitaria locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà
con aggressività non controllata con i relativi parametri per la
rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle
morsicature;
c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare
una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni
contro terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il
rischio di morsicature.
4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di
sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile
con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i
reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del
codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio
2004, n. 189;
e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per
infermità.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma
1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non e' in
grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle
disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le
autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare
con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione
dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2,
comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
Art. 6.
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri
territoriali in vigore. La presente ordinanza e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un
anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 5, foglio n. 365
Elenco delle
razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.