Proposta di legge

 

“Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”

d’iniziativa dei deputati: Jole Santelli e Fiorella Ceccacci Rubino

 

Onorevoli Colleghi! L’approvazione della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281 del 1991 ha rappresentato un importante passo in avanti per l’affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali, ma essa, pur essendosi rivelata valida nell’impianto e nei principi, non risulta ad oggi sufficiente nell’attuazione pratica.

Dopo 15 anni di esperienza applicativa occorre riconoscere che molti degli obiettivi indicati dalla legge non sono stati conseguiti. Ciò non soltanto per l’inadeguato impegno di alcune regioni e di molti enti locali, ma anche per le carenze della stessa legislazione. In particolare, le leggi regionali di attuazione cui la legge rinvia sono quasi sempre rimaste inapplicate o comunque insufficienti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, come ad esempio l’adozione di tutti i cani vaganti e di quelli detenuti nei canili ed il contrasto al randagismo, non avendo trovato piena attuazione i piani di sterilizzazione e non avendo realizzato un efficiente e collegata anagrafe canina.

Il ritardo accumulato per le carenze normative della legge nazionale 281 del 1991 ha aggravato una situazione che in diverse zone d’Italia è ormai allarmante: canili pubblici e privati sovraffollati, adozioni e acquisti effettuati senza le necessarie attenzioni e, quindi, continua alimentazione degli abbandoni, favoriti anche da una generale difficoltà di accesso a luoghi pubblici con un cane.

Nonostante le modifiche legislative e l’inasprimento delle pene per il reato di maltrattamento animali, sui cani abbandonati si è innestato un giro di affari di circa 500 milioni di euro, molti privati hanno siglato convenzioni milionarie con le amministrazioni locali, convenzioni aggiudicate spesso con i ribassi d’asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti. Dal monitoraggio effettuato da alcune associazioni animaliste le stragrande maggioranza dei canili sul territorio nazionale sono sovraffollati, privi delle condizioni igienico-sanitarie minime, i cani sono malnutriti, privi di assistenza veterinaria e spesso vittime di maltrattamenti.

Per tutti questi motivi si ritiene urgente e necessario integrare e modificare la legge del ’91 e, per una più efficace applicazione, disciplinare già a livello di legge quadro: 1) strumenti che incentivino l’iscrizione all’anagrafe dei cani di proprietà); 2) le caratteristiche minime delle strutture dei canili; 3) l’istituzione ex novo di strutture di accoglienza intermedie come le “case famiglia per cani”; 4) la promozione di una cultura zoofila attraverso la responsabilizzazione dei proprietari; 5) l’ampliamento delle possibilità di accesso nei luoghi pubblici e nei servizi di trasporto pubblico privato; 5) sanzioni più severe per i trasgressori, 6) strumenti per la sensibilizzazione dei proprietari riguardo alla sterilizzazione dei propri animali.

Solo agendo con politiche integrate è possibile aggredire un fenomeno che stenta a ridursi, per questo oltre alla importante funzione di una anagrafe canina e di campagne di sterilizzazioni più efficaci, determinanti risultano essere, per il contrasto del randagismo, l’istituzione di case famiglie per cani ed il libretto d’identità per l’amico a quattro zampe. La proposta di istituire una struttura di accoglienza intermedia - una via di mezzo fra l’istituzione canile e il semplice privato cittadino - denominata “casa famiglia per cani”, nasce dall’esigenza di disincentivare il ricorso ai canili, in virtù anche del limite massimo di 200 cani a struttura, che questa proposta di legge prevede. Occorre incentivare le adozioni e le case famiglia per cani, rappresentano la soluzione ideale sia in termini di:

- flessibilità, perché amplierebbe le possibilità allocative dei randagi senza però eccessivi vincoli per le famiglie ospitanti;

- economicità, perché consentirebbe un enorme risparmio per lo Stato che eviterebbe di gestire costosissimi e kafkiani canili, molto spesso veri e propri lager.

Incentivando singoli e famiglie, con buoni sconto per i pasti e servizi veterinari gratuiti, ad adottare cani abbandonati, destinati ai canili, si ha il doppio vantaggio di favorire un maggiore risparmio per lo Stato e di dare una risposta più efficace alla domanda di cura del randagio, che verrebbe inserito in un contesto più a dimensione d’animale.

Proprio sul tema del sovraffollamento si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione che ha stabilito che “il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all’art. 727 c.p.”. Inoltre, per la Cassazione, “se si percepiscono soldi pubblici per la custodia degli animali, le condizioni di detenzione devono essere particolarmente accurate”.

L’ulteriore proposta di prevedere un documento d’identità all’atto dell’iscrizione all’anagrafe con tutte le informazioni necessarie per una corretta detenzione del proprio animale, i diritti ed i doveri dei proprietari, che deve essere consegnato all’atto della registrazione e comunque dell’acquisto/adozione nasce dalla duplice esigenza di responsabilizzare i proprietari e disincentivare l’acquisto emotivo. E’ ormai ampiamente confermato che alla base degli abbandoni vi è la correlazione fra la scarsa empatia delle esigenze di un cane e l’acquisto impulsivo. Secondo alcune stime una famiglia italiana su due convive con un animale domestico, oltre una su tre con un cane o un gatto. Il rapporto con gli animali domestici è però in gran parte improntato sull’improvvisazione, sul distorto principio che qualsiasi persona, a prescindere dalle proprie caratteristiche e dalla propria preparazione, può avere con sé qualsiasi animale. Il positivo grande aumento della sensibilità nei confronti degli animali, registrato in questi ultimi quindici anni, solo in piccola parte è andato di pari passo con la consapevolezza della necessità di essere informati e preparati sui doveri ed i diritti di cui si dispone per la compagnia di un cane o un gatto. Occorre che alla decisione di possedere un cane vi sia piena consapevolezza dei diritti dell’animale, dei suoi bisogni di cura e di affetto, e dei doveri, pubblici e privati, dei proprietari.

Infine, c’è il non meno importante capitolo della controversa situazione legislativa relativa all’accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici. L'Anci, Associazione Nazionale Comuni, ha di recente ribadito che vietare l'ingresso ai cani nei locali pubblici e, quindi, negli esercizi commerciali è illegale. Infatti, il D.P.R. 320/54, “Regolamento della polizia veterinaria”, ammette l'accesso dei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, purché siano condotti con museruola e al guinzaglio. I cani possono accedere senza problemi ovunque fatta eccezione per i negozi di generi alimentari,  basti pensare agli ormai numerosi programmi di Pet Therapy che prevedono l’ingresso degli animali anche negli ospedali,. Nella realtà, in contrasto evidente con D.P.R. 320/54, sono state emesse diverse leggi regionali e ordinanze comunali per mezzo delle quali si lascia libero il gestore di una struttura privata di decidere se fare entrare o meno gli animali nel suo locale. Ma ultimamente si è man mano affermata la tendenza di vietare del tutto l'ingresso degli animali d'affezione in tutti i locali pubblici, senza alcuna distinzione, e sono previste pesanti sanzioni per coloro che non le rispettano. Questa proposta di legge intende fare chiarezza, una volta e per tutte, sulla controversa questione, vietando la possibilità di negare l’accesso a persone accompagnate dal proprio cane, non solo nei locali ed esercizi pubblici ma anche sui mezzi di trasporto pubblico e privato.

 

Articolo 1

(Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n.281)

 

1. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281 sono apportate le seguenti modificazioni:

         a)       all’articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ai fini del comma 1 lo Stato disciplina i livelli essenziali per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;

b) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina e la protezione dei gatti in libertà;

c) l’adeguamento di strutture di accoglimento dei cani vaganti da parte dei comuni singoli o associati e delle comunità montane;

d) la creazione della figura della casa famiglia per cani;

e) la responsabilizzazione collettiva nei confronti degli animali 

b)      all’articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il Ministero delle Finanze, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, determina l’ammontare delle spese detraibili per le spese veterinarie, sostenute dai proprietari, ivi comprese quelle per la sterilizzazione chirurgica, per l’identificazione mediante microchip e per l’iscrizione all’anagrafe.”;

         c)       all’articolo 2 il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I cani vaganti catturati ed identificati mediante tatuaggio o microchip, sono restituiti al proprietario o detentore previo pagamento delle spese di cattura e di mantenimento”;

         d)      all’articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I cani vaganti non identificati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 devono essere identificati a norma dell’art. 2 bis; se non reclamati entro il termine di trenta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, a case famiglia per cani di cui all’articolo 2-ter  o ad associazioni protezioniste, previa sterilizzazione chirurgica, trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi, altre malattie trasmissibili ed eventuali terapie  necessarie;”

e)        all’articolo 2, nel comma 10 dopo le parole “gli enti e le associazioni protezioniste” aggiungere le seguenti: “che presentino i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e regolarmente iscritte ai relativi albi regionali o che siano riconosciute ente morale”.

 

 

Articolo 2

(Identificazione dei cani)

 

Dopo l’art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281 è aggiunto il seguente:

“art. 2-bis - Identificazione dei cani - 1 - L’iscrizione presso l’anagrafe canina è obbligatoria. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione ed identificazione dell’animale.

2 L’identificazione dei cani che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla nascita o dall’inizio della detenzione mediante l’impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3 L’apposizione del microprocessore è di stretta pertinenza del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale o del veterinario libero professionista accreditato secondo le modalità previste da ogni singola Regione.

 

 

Articolo 3

(Istituzione di case famiglie per cani)

 

1. Dopo l’articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281 è aggiunto il seguente: “articolo 2-ter – Case famiglie per cani – 1. Qualsiasi cittadino che intende adottare cani, nelle condizioni al comma 5 dell’articolo 2, nel numero minimo di 3 e nel massimo di 10, può richiedere al Comune di appartenenza l’iscrizione all’elenco comunale delle casa famiglia per cani.

2. Il richiedente all’atto della domanda deve specificare il numero di cani che intende adottare, nel rispetto dei limiti del comma 1, e la dichiarazione di conformità degli spazi e dei locali disponibili ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettere b), c), e di accettazione delle condizioni ai sensi del comma 6 dell’articolo 3.

3. Il Comune, previa verifica da parte dei servizi veterinari delle AA.SS. della idoneità, accertante la preparazione sul comportamento e le normativa, iscrive il richiedente nell’elenco delle case famiglia per cani del proprio territorio di competenza e lo contatta nei casi previsti al comma 5 dell’articolo 2, senza nessun obbligo di affido per il titolare, tranne nel caso in cui la struttura di cui al comma 1 abbia superato la capacità di cui alla lettera a) del comma 5 all’articolo 3.

4. La titolarità non comporta nessuna corresponsione economica ma il diritto, sulla base di un programma annuale predisposto dal Comune, ad accedere a buoni sconto per l’acquisto di prodotti alimentari e visite e cure veterinarie gratuite anche con studi medici veterinari privati convenzionati con il Comune;

5. Il titolato è autorizzato in qualità di casa famiglia per cani a tenere in custodia a pagamento cani di proprietà nella misura massima del 50% della disponibilità di cui al comma 1, previa iscrizione alla Camera di Commercio.

6. Il Comune può revocare la titolarità qualora ad un controllo risultano omesse le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e per i reati previsti dall’articolo 5.

 

 

Articolo 4

(Documento d’identità)

 

1. Dopo l’articolo 2-ter della legge 14 agosto 1991, n. 281 è aggiunto il seguente: “Articolo 2-quater – Documento d’identità – 1. All’atto dell’identificazione e registrazione all’anagrafe canina i servizi veterinari delle AA.SS. o i Medici Veterinari accreditati rilasciano un libretto d’identità, contenente i dati dell’animale e del proprietario, che verrà utilizzato anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull’animale, e conterrà le informazioni sulla corretta detenzione e sugli obblighi cui i proprietari dei cani devono attenersi.

2. Il libretto d’identità seguirà il cane nei passaggi di proprietà e rappresenta l’unico documento ufficiale attestante l’avvenuta iscrizione all’anagrafe canina.

3. Qualsiasi cittadino o famiglia che intenda acquistare o essere affidatario un cane dovrà compilare il modulo, allegato alla presente legge

4. I cani non possono essere intestati a cittadini che non abbiano compiuto 18 esimo anno di età;

 

 

Articolo 5

(Disposizioni per la facilitazione degli accessi dei cani da compagnia nei luoghi pubblici e privati)

 

1. Dopo l’articolo 2-quater della legge 14 agosto 1991, n. 281 è aggiunto il seguente: “Articolo 2-quinquies - Disposizioni per la facilitazione degli accessi dei cani da compagnia nei luoghi pubblici e privati – 1. Le strutture ricettive e i locali e gli esercizi pubblici, come i servizi di trasporto pubblico e privato, non possono vietare l’ingresso ai cani salvo nei casi di violazione delle condizioni previste dal DPR 320/54 e previo pagamento del titolo d’ingresso, ove previsto. Sono fatte salve le vigenti disposizioni a tutela delle categorie protette.

2. Le Capitanerie di Porto, la Regioni ed i Comuni consentono l’accesso dei cani al seguito dei proprietari sulle spiagge demaniali”.

 

 

Articolo 6

(Competenze delle regioni)

 

L’articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281 è sostituito dal seguente: “Articolo 3 – Competenze delle regioni - 1 – Le regioni adeguano con propria legge, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, le proprie leggi in materia di randagismo e predispongono i libretti d’identità 

2. Il Ministro della Salute, con propri decreti, determina le caratteristiche degli strumenti di identificazione di cui all’art. 2 bis, stabilendo altresì modalità operative conformi, atte ad assicurare la completezza e la interoperabilità delle banche delle anagrafi canine con la banca dati nazionale.

3. Al trattamento dei dati previsto dalla presente disposizione si applica la disciplina prevista decreto legislativo 196/2003.

4. Le regioni provvedono a disciplinare, con propria legge, il risanamento dei canili comunali che assumono la denominazione di canile sanitario o ospedale veterinario, in relazione alle esigenze territoriali ed al tipo di prestazioni e garantiscono le seguenti funzioni: a) ricovero temporaneo dei cani vaganti catturati sul territorio, b) adempimenti sanitari sui cani ricoverati c) pronto soccorso h24 con reperibilità tramite il numero 118, d) adempimenti DPR 320/54, e) osservatorio epidemiologico, f) eventuale ricovero gatti o altri animali

5. Le regioni provvedono a disciplinare, con propria legge, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per la ristrutturazione, la costruzione e la gestione di rifugi per i cani tenendo conto dei seguenti criteri minimi di vivibilità delle strutture:

a) numero massimo di 200 cani per canile;

b) fissazione di uno spazio minimo vitale di 10 mq per cane e di 5 mq per ogni cane in aggiunta;

c) predisposizione obbligatoria di spazi esterni adeguati;

d) apertura al pubblico per controlli ed adozioni;

e) specializzazione del personale delle strutture in cattura e trattamento degli animali;

f) preparazione anche comportamentale dei cani all’adozione da parte di personale e volontariato formato a tal fine;

g) presenza di volontari di almeno un’associazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e).

6. Tali strutture, pubbliche o private, di ricovero dei cani che hanno favorevolmente superato il periodo di osservazione ed ai quali sono stati applicati i trattamenti previsti presso il canile sanitario/ospedale veterinario, devono garantire buone condizioni di vita per i cani ed il rispetto delle norme igienico sanitarie e sono sottoposte al controllo trimestrale dei veterinari specializzati dell’azienda sanitaria locale.

7. La legge regionale determina i criteri e le modalità per l’attuazione degli elenchi comunali delle “case famiglia per cani”, per la facilitazione degli accessi dei cani da compagnia nei luoghi pubblici e privati, e per la concessione ed il rinnovo di una licenza per ogni canile privato che sarà comunque sottoposta all’adeguamento delle strutture agli standard strutturali e gestionali di cui al comma 5, nonché alla verifica dell’attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani. Le legge regionale provvede alla creazione e alla disciplina di una specifica area della veterinaria pubblica presso le aziende sanitarie locali con responsabilità di azione sull’applicazione delle normative in materia di randagismo, di animali da affezione e sinantropi, benessere e protezione degli animali.

8. Le legge regionale determina i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza, subordinando comunque la ripartizione dei fondi all’effettiva attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione nonché all’esito positivo dei controlli predisposti dalla regione stessa.

9. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, in collaborazione con i responsabili della prevista specifica area delle singole Asl regionali e sentite le associazioni animaliste e protezioniste che operano in ambito nazionale e regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

10. Il programma di cui al comma 9 prevede interventi riguardanti:

a) diffusione della pratica della sterilizzazione chirurgica e farmacologia, registrazione anagrafica e microchippatura, incentivazione delle adozione dai canili, condizioni dei canili;

b) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

c) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali, delle forze dell’ordine e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

11. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

12. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni devono destinare una somma pari al 25% dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione ai Servizi Veterinari delle AA.SS. in base al numero di cani identificati e registrati in anagrafe canina e, previo controllo sull’attività svolta, agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

 

 

Articolo 7

(Competenze dei comuni)

 

1. L’articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito con il seguente: “Articolo 4 - Competenze dei comuni – 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili municipali esistenti, che assumono la denominazione di canile sanitario o ospedale veterinario

2.  I comuni, singoli o associati, e le comunità montane  costruiscono i rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e dalla legge regionale, avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

3. I Comuni, singoli o associati, adottano regolamenti comunali per la corretta detenzione degli animali e la loro tutela sul proprio territorio.

4. I Comuni, singoli o associati, adottano formule assicurativa per garantire l’assistenza veterinaria di base.

 

 

Articolo 8

(Competenze dei Servizi Veterinari)

 

1. I servizi veterinari sono preposti, anche tramite convenzioni con veterinari liberi professionisti, alla gestione dell’anagrafe canina e dei canili sanitari/ospedali veterinari; garantiscono gli interventi di reperibilità per le emergenze e di pronto soccorso h24, gli adempimenti previsti all’art.2, comma 5 e la vigilanza delle strutture secondo quanto previsto dall’art. 2 ter e dall’articolo 5; partecipano ai programmi di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria, effettuano controlli periodici nei canili anche sulla base di una lista di attività da monitorare approvata dalla Regione.

 

 

Articolo 9

(Sanzioni)

 

1. L’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito con il seguente: “Articolo 5 – (sanzioni) –1. Salvo che il fatto non integri le fattispecie previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina e di sottoporlo alle contestuali procedure di identificazione di cui all’articolo 2 bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 300.

2. Salvo che il fatto non integri le fattispecie previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, chiunque fa commercio di cani o gatti in violazione delle leggi vigenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

3 Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, affluiscono alle entrate dell’Ente locale ed utilizzate ai fini dell’attuazione della presente legge.

 

 

Articolo 10

(pet – cemetery)

 

1. Dopo l’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è aggiunto il seguente: “Articolo 5-bis (pet – cemetery) - 1. I cimiteri per animali d’affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all’articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

2. I siti cimiteriali per animali d’affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell’ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l’igiene e la sanità pubblica. Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d’affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell’emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

 

 

Articolo 11

(Copertura finanziaria)

 

1. Agli oneri a carico dello Stato previsti dalla presente legge si provvede mediante il fondo di cui alla legge 2 dicembre 1998, n.434.

2. Ai maggiori oneri gravanti sulle regioni ed i comuni si provvede mediante reintroduzione dell’imposta sui cani. L’articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281 è sostituito con il seguente: “Articolo 6 – Imposte - 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di euro 20.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro o ospitati nelle case famiglia;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni;

g) i cani con certificazione di avvenuta sterilizzazione;

h) i cani abbandonati adottati presso i canili.

3. I Comuni individuano con propri provvedimenti le sanzioni per il mancato pagamento dell’imposta.

 

Allegato 1 – (Articolo 2 quater, comma 3)

 

Modulo di acquisto/adozione

(In doppia copia. Allegare fotocopia di un documento d'identità)

 

ELEMENTI INDENTIFICATIVI DELL’ANIMALE

 

Genere (cane, gatto, coniglio, altro)_________________________

Razza ______________________________

Taglia_______________________________________

Sesso   M     F

Mantello_____________________________________

Età (approssimativa)___________________

Microchip n°________________________

A.s.l. n°____________di______________________________________________prov.______

Altro___________________________________________________________________________

 

DICHIARAZIONE

 

Il sottoscritto____________________________________residente a________________________                        in Via______________________________ n°____ prov._____Tel.__________________   Cell.________________________ Fax_____________________ Email______________________   identificato con il documento______________________________n°_______________________                                                                     rilasciato da__________________________________  (che allego in copia fronte/retro) in qualità di affidatario del suddetto animale si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni, presso la propria abitazione o presso il seguente domicilio_______________________________________________________________________

 

Si impegna altresì:

Ad effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini, etc. etc.) che il veterinario di fiducia riterrà opportune e di segnarli sull’apposito libretto d’identità intestato all’animale, contestualmente consegnato;

A non cederlo se non previo consenso dell’affidante e comunque avvertendo l’anagrafe canina locale;

Ad informare l’affidante e l’anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza;

A ricontattare l’adottante qualora nel corso dell’affido non gli/le fosse più possibile custodire l’animale affidato;

A comunicare senza indugio lo smarrimento/il furto/la fuga o il decesso dell’animale all’affidante e all’anagrafe canina;

A mostrare l’animale affidato all’uopo al personale incaricato nel corso dei controlli saltuari domiciliari predisposti dalle associazioni animaliste e/o guardie zoofile e/o servizio veterinario locale.

 

L’affidante                                                                    L’affidatario

______________________________                            __________________________________


Città_______________, lì_________


Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03.